stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85

Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/3/2006
nascondi
vigente al 15/06/2024
Testo in vigore dal: 28-3-2006
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. L'articolo 241 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  «Art. 241 (Attentati contro l'integrita', l'indipendenza e l'unita'
dello  Stato).  -  Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque  compie  atti  violenti  diretti  e  idonei  a sottoporre il
territorio  dello  Stato  o  una parte di esso alla sovranita' di uno
Stato  straniero,  ovvero  a menomare l'indipendenza o l'unita' dello
Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
  La  pena  e'  aggravata  se il fatto e' commesso con violazione dei
doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».