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REGIO DECRETO 22 settembre 1905, n. 506

Relativo alla sospensione della riscossione delle rate d'imposta sui terreni, sui redditi di ricchezza mobile e sui fabbricati urbani e rustici pei Comuni danneggiati dai terremoti del settembre 1905. (005U0506)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/11/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-11-1905 al: 15-12-2009
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Art. 1



Nei Comuni danneggiati dai terremoti del settembre 1905, che saranno indicati con decreto Ministeriale, è sospesa la riscossione della quinta rata delle imposte sui terreni e sui redditi di ricchezza mobile e la quinta e sesta rata delle imposte sui fabbricati urbani e rustici, inscritte nei ruoli del 1905, tanto per la parte erariale, quanto per le sovrimposte provinciali e comunali.

È sospeso del pari negli stessi limiti e proporzioni per gli esattori dei detti Comuni e per i ricevitori delle Provincie danneggiate l'obbligo di versare alla Cassa depositi e prestiti ed alla Sezione autonoma di credito

comunale e provinciale le rate bimestrali delle delegazioni 1905 dei prestiti contratti dai Comuni e dalle Provincie con i predetti Istituti.