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REGIO DECRETO 26 agosto 1905, n. 489

Concernente la istituzione di una «croce al merito di servizio» per le guardie di finanza. (005U0489)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1978)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  21-6-1907
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Volendo che con una speciale onorifica insegna siano compensati i lunghi e distinti servizi prestati nel corpo della R. guardia di finanza;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1

((È istituita per il corpo della R. guardia di finanza una Croce al merito di servizio.

Ai sottufficiali e alle guardie che saranno insigniti di tale onorificenza potrà essere concesso un assegno continuativo di L. 100 annue sul fondo di massa del corpo, à sensi dell'art. 40, lett. e, della legge sull'ordinamento della guardia di finanza 19 luglio 1906, n. 367.

L'assegno cesserà, in ogni caso, quando gli agenti cui sia stato accordato cessino per qualsiasi motivo di far parte del corpo))
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