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REGIO DECRETO 27 luglio 1905, n. 487

Che approva e contiene il regolamento per la profilassi delle malattie celtiche. (005U0487)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-10-1905
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 17 della legge 25 febbraio 1904, n. 57, col quale  e'
stata data al Governo la facolta' di  modificare  il  regolamento  27
ottobre 1891, n. 605; 
 
  Veduto l'art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie  3ª),
sulla tutela dell'igiene e della sanita' pubblica; 
 
  Veduto l'art. 139 della  legge  30  giugno  1889,  n.  6144,  sulla
pubblica sicurezza; 
 
  Veduto il parere del Consiglio superiore di sanita'; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' approvato l'unito regolamento che sara' vidimato e sottoscritto,
d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno, per la  profilassi  delle
malattie celtiche. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Racconigi, addi' 27 luglio 1905. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                           A. Fortis. 
 
  Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.