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LEGGE 9 luglio 1905, n. 413

Riguardante i provvedimenti per le costruzioni delle ferrovie complementari. (005U0413)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/08/1905
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 03/08/1905, n. 181 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-8-1905 al: 15-12-2009
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Art. 1



Gli articoli 4 e 5 (capoverso) della legge 4 dicembre 1902, n. 506, sono modificati nei seguenti termini:

Articolo 4. «Le sovvenzioni dello Stato decorreranno per ogni tronco di ferrovia, dal giorno in cui, con la autorizzazione del Governo, ne avrà luogo la apertura all'esercizio, secondo il piano stabilito negli atti di concessione. La lunghezza di ogni tronco, agli effetti dell'applicazione delle sovvenzioni medesime, sarà misurata sull'asse del binario di corsa e computata fra gli assi dei fabbricati viaggiatori nelle stazioni estreme, qualora siavi innesto con altre linee, ovvero fino all'estremità dei binari di servizio nelle stazioni capolinea».

Articolo 5 (capoverso). «Invece resta fermo l'obbligo dei rispettivi contributi nella misura ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), a carico delle provincie traversate od interessate alla costruzione delle linee e dei tronchi a sezione normale quando la costruzione sia eseguita dallo Stato, ferme le vigenti disposizioni riguardanti le offerte degli enti stessi per le ferrovie da concedersi all'industria privata».