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LEGGE 7 luglio 1905, n. 348

Facoltà agli Istituti di emissione di anticipare l'importo di una rata di sovrimposta alle Provincie delle quali essi esercitano la ricevitoria. (005U0348)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))