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LEGGE 29 giugno 1905, n. 308

Approvazione dell'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni e altre passività. (005U0308)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-7-1905 al: 15-12-2009
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Art. 1



L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione, per cali, dispersioni, e ogni altra passività, viene stabilito a favore delle fabbriche fornite di misuratore meccanico, nelle proporzioni seguenti:

del 10 per cento per le fabbriche di prima categoria;

del 25 per cento per le fabbriche che distillano esclusivamente frutta, vinaccie ed altri cascami della vinificazione;

del 35 per cento per quello che distillano esclusivamente vino, anche se guasto, o vinello.

Per le fabbriche parimenti fornite di misuratore meccanico ed esercitate dalle Società cooperative di proprietari o coltivatori di fondi, le quali tengono regolarmente i libri prescritti dal Codice di commercio e distillino esclusivamente, nell'interesse comune, l'abbuono sarà del 28 per cento se distillano vinaccie ed altri cascami della vinificazione provenienti da uve prodotte nei fondi posseduti o coltivati dai soci o da uve vinificate dai soci stessi, e del 40 per cento se distillano vino di identica provenienza.