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REGIO DECRETO 14 maggio 1905, n. 227

Che stabilisce le forme dei resoconti da trasmettere alla Corte dei conti per dimostrare i movimenti avvenuti nei materiali dei magazzini sottoposti al riscontro effettivo, che dipendono dal Ministero della guerra (005U0227)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-6-1905 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 23 dicembre 1897, n. 532;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 9 aprile 1896, n. 93;
Visto l'art. 3 del R. decreto 16 agosto 1900, n. 323, col quale venne fatta riserva di stabilire con apposito decreto le forme dei resoconti da trasmettere alla Corte dei conti per dimostrare i movimenti avvenuti nei materiali dei magazzini sottoposti al riscontro effettivo, che dipendono dal Ministero della guerra;
Visti i RR. decreti 5 maggio 1901, n. 507 e 21 maggio 1903, n. 229;
Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La consistenza e le variazioni dei materiali e merci dei magazzini predetti, a cominciare dall'esercizio 1905-906, saranno, a periodi semestrali, dimostrate da un registro analitico-riassuntivo conforme all'unito modello B, che sostituirà gli elenchi modello B ed i riassunti modello C prescritti dal succitato R. decreto 5 maggio 1901, n. 507, modificati in parte col successivo R. decreto 21 maggio 1903, n. 229.