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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2005, n. 183

Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/10/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 2-10-2005
al: 8-10-2010
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera d), della Costituzione
della Repubblica italiana;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, concernente
l'attuazione  delle direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618,
90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;
  Visto   in  particolare,  l'articolo  162  del  richiamato  decreto
legislativo  n.  230  del  1995,  il  quale  prevede l'emanazione del
regolamento  di  sicurezza  nucleare  e  protezione  sanitaria per il
Ministero  della  difesa  in  tempo  di pace, emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
difesa,  che  tenuto  conto  delle  particolari  esigenze connesse ai
compiti  istituzionali delle Forze armate, si uniformi ai principi di
radioprotezione  fissati  nello stesso decreto legislativo n. 230 del
1995  e  nella  normativa  comunitaria,  in  modo  da  assicurare  la
protezione  della  popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i  rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
  Visto  il  decreto  legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente
l'attuazione  della direttiva 97/43/EURATOM, in materia di protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni mediche;
  Visto  il  decreto  legislativo 26 maggio 2000, n. 241, concernente
l'attuazione  della  direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione
sanitaria   della  popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i  rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
  Visto  il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo
unico  delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della  maternita'  e della paternita', a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  maggio  2001,  n.  257, recante
disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto legislativo 26
maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM
in materia di protezione sanitaria della popolazione e
  dei   lavoratori   contro   i  rischi  derivanti  dalle  radiazioni
  ionizzanti;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, concernente disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001;
  Vista  la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante impiego pacifico
dell'energia nucleare;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed
integrazioni  ed  in particolare l'articolo 20, il quale definisce le
attribuzioni del Ministero della difesa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla
legge  9  novembre  2001,  n.  401,  recante disposizioni urgenti per
assicurare  il  coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attivita'   di  protezione  civile  e  per  migliorare  le  strutture
logistiche nel settore della difesa civile;
  Vista  la  legge  18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del
Ministro  della  difesa,  ristrutturazione  dei  vertici  delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
  Visto  il  regolamento  di  attuazione della citata legge n. 25 del
1997,  emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556;
  Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la
riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa;
  Visto  il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente
la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della
difesa:
  Visto  il  decreto  legislativo  28  novembre 1997, n. 464, recante
riforma strutturale delle Forze armate;
  Visto   il   decreto   ministeriale   28  aprile  1994  concernente
l'istituzione   del  Centro  interforze  studi  per  le  applicazioni
militari di San Pietro a Grado (Pisa);
  Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione
del  Servizio  sanitario  nazionale ed, in particolare, l'articolo 6,
comma  1,  lettere  v)  e  z),  relativo  alle competenze dello Stato
afferenti,  rispettivamente, all'organizzazione sanitaria militare ed
ai servizi sanitari previsti per le Forze armate;
  Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e
successive  modificazioni,  concernente  l'attuazione delle direttive
CEE  riguardanti  il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori  sul  luogo  di  lavoro  e,  in particolare, l'articolo 23
sostituito  dall'articolo  10, del decreto legislativo 19 marzo 1996,
n. 242;
  Visto  il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante
il regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277 del 1991,
n.  626  del  1994  e  n.  242  del 1996, in materia di sicurezza dei
lavoratori  sui  luoghi  di  lavoro  nell'ambito  del Ministero della
difesa;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il  Consiglio  interministeriale  di  coordinamento  e  di
consultazione   per   i   problemi   relativi   all'impiego  pacifico
dell'energia nucleare, che ha espresso parere favorevole sullo schema
di regolamento, nella riunione del 28 ottobre 2004;
  Udito  il  parere  favorevole  del  Consiglio  di  Stato,  espresso
nell'adunanza  della sezione consultiva per gli atti normativi del 16
maggio 2005;
  Su proposta del Ministro della difesa;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Campo di applicazione e deroghe
  1.   Le   attivita'  che  comportano  un  rischio  derivante  dalle
radiazioni   ionizzanti,   indicate   all'articolo   1   del  decreto
legislativo  17  marzo  1995,  n. 230, e successive modificazioni, di
seguito   definito   decreto   legislativo,  svolte  nell'ambito  del
Ministero  della  difesa  dal  personale  militare  e  civile,  dagli
studenti applicati in attivita' formativa e dai lavoratori esterni al
Ministero  della difesa, sono assoggettate alle direttive comunitarie
in  materia  di  radiazioni  ionizzanti  ed  alle  norme del presente
regolamento.  Il  regolamento  si  applica  anche alle situazioni che
comportino  un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti generate
nell'ambito del Ministero della difesa.
  2.  Restano  disciplinate  dalle speciali norme tecnico-militari di
tutela,  che  si  uniformano, per quanto possibile, in relazione alla
peculiarita'   delle   attivita',   alle   disposizioni  del  decreto
legislativo,  le  attivita'  e  i  luoghi  di  carattere  riservato o
operativo  o  che  presentino  analoghe esigenze, connesse ai compiti
istituzionali   delle   Forze  armate,  comprese  quelle  di  Polizia
militare,  di protezione civile ed addestrative, nonche' le attivita'
effettuate  da  proprio  personale  su  mezzi  o con manipolazione di
materiali del Ministero della difesa.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  117, secondo comma, lettera d),
          della Costituzione e' il seguente:
              «Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle seguenti
          materie:
                a)-c) (omissis);
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;».
              - Il  testo  del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
          230,   concernente  l'attuazione  delle  direttive  EURATOM
          89/618,  90/641,  92/3  e  96/29  in  materia di radiazioni
          ionizzanti,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136
          del 13 giugno 1995.
              - Il   testo   dell'art.  162  del  richiamato  decreto
          legislativo n. 230 del 1995, e' il seguente:
              «Art.  162  (Disposizioni  particolari per il Ministero
          della   difesa).  -  1.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro della
          difesa,   sentito   il   Consiglio   interministeriale   di
          coordinamento e consultazione, e' emanato il regolamento di
          sicurezza    nucleare    e    protezione    sanitaria   per
          l'Amministrazione della difesa.
              2.  Il  regolamento,  tenuto  conto  delle  particolari
          esigenze  connesse  ai  compiti  istituzionali  delle Forze
          armate  in  tempo  di  pace,  si uniformera' ai principi di
          radioprotezione   fissati  nel  presente  decreto  e  nella
          normativa comunitaria cosicche' sia garantita la protezione
          della   popolazione   e  dei  lavoratori  contro  i  rischi
          derivanti dalle radiazioni ionizzanti.».
              - Il  testo  del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.
          187,     concernente     l'attuazione    della    direttiva
          97/43/EURATOM,  in  materia  di  protezione sanitaria delle
          persone  contro  i  pericoli  delle  radiazioni  ionizzanti
          connesse   ad  esposizioni  mediche,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2000.
              - Il  testo  del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.
          241,     concernente     l'attuazione    della    direttiva
          96/29/EURATOM,  in  materia  di  protezione sanitaria della
          popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i rischi derivanti
          dalle  radiazioni  ionizzanti, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000.
              - Il  testo  del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
          151,  recante testo unico delle disposizioni legislative in
          materia  di  tutela  e  sostegno  della  maternita' e della
          paternita',  a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000,
          n.  53,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
          26 aprile 2001.
              - Il  testo  del  decreto legislativo 9 maggio 2001, n.
          257,  recante  disposizioni  integrative  e  correttive del
          decreto   legislativo   26 maggio  2000,  n.  241,  recante
          attuazione  della  direttiva  96/29/EURATOM,  in materia di
          protezione  sanitaria  della  popolazione  e dei lavoratori
          contro  i  rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 153 del 4 luglio
          2001.
              - Il   testo   della   legge   1° marzo  2002,  n.  39,
          concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee.   Legge  comunitaria  2001,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002.
              - Il  testo  della  legge  31 dicembre  1962,  n. 1860,
          recante   impiego   pacifico   dell'energia   nucleare,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 27 del 30 gennaio
          1963.
              - Il  testo  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a
          norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 203 del 30 agosto
          1999.
              - Il  testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo
          n. 300 del 1999 e' il seguente:
              «Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero della difesa
          sono  attribuite  le  funzioni  e  i compiti spettanti allo
          Stato  in  materia  di  difesa  e  sicurezza militare dello
          Stato,  politica  militare  e  partecipazione  a missioni a
          supporto    della   pace,   partecipazione   ad   organismi
          internazionali   di   settore,  pianificazione  generale  e
          operativa  delle  Forze armate e Interforze, pianificazione
          relativa all'area industriale di interesse della difesa.
              2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
          compiti concernenti le seguenti aree:
                a) area  tecnico  operativa: difesa e sicurezza dello
          Stato,   del   territorio   nazionale   e   delle   vie  di
          comunicazione  marittime  ed  aree, pianificazione generale
          operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
          programmi  tecnico  finanziari;  partecipazione  a missioni
          anche  multinazionali per interventi a supporto della pace;
          partecipazione  agli  organismi  internazionali  ed europei
          competenti  in  materia di difesa e sicurezza militare o le
          cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
          ed  attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti
          con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
          Parlamento  sull'evoluzione  del  quadro strategico e degli
          impegni   operativi;   classificazione,   organizzazione  e
          funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
          tutela  ambientale,  concorso nelle attivita' di protezione
          civile   su   disposizione   del   Governo,  concorso  alla
          salvaguardia  delle  libere  istituzioni  ed  il bene della
          collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
                b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:
          politica   degli   armamenti   e   relativi   programmi  di
          cooperazione  internazionale; conseguimento degli obiettivi
          di  efficienza  fissati per lo strumento militare; bilancio
          ed  affari  finanziari;  ispezioni  amministrative;  affari
          giuridici,  economici,  contenzioso, disciplinari e sociali
          del  personale  militare  e  civile;  armamenti  terrestri,
          navali  ed  aeronautici;  telecomunicazioni,  informatica e
          tecnologie  avanzate;  lavori  e  demanio;  commissariato e
          servizi  generali;  leva  e reclutamento; sanita' militare;
          attivita'  di  ricerca  e  sviluppo, approvvigionamento dei
          materiali  e  dei  sistemi  d'arma; programmi di studio nel
          settore   delle   nuove  tecnologie  per  lo  sviluppo  dei
          programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
          pubblica   e  privata;  classificazione,  organizzazione  e
          funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».
              - Il  testo  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          303,  recante  l'ordinamento della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205
          del 1° settembre 1999.
              - Il  testo del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
          convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della legge
          9 novembre  2001,  n. 401, recante disposizioni urgenti per
          assicurare   il  coordinamento  operativo  delle  strutture
          preposte   alle   attivita'  di  protezione  civile  e  per
          migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa
          civile,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del
          10 settembre 2001.
              - Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante
          attribuzioni  del  Ministro  della difesa, ristrutturazione
          dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della
          difesa,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del
          24 febbraio 1997.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          25 ottobre   1999,   n.  556,  concernente  regolamento  di
          attuazione della citata legge n. 25 del 1997, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000.
              - Il  testo  del decreto legislativo 16 luglio 1997, n.
          264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del
          Ministero  della  difesa,  a  norma  dell'art.  1, comma 1,
          lettera  b)  della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 185 del 9 agosto
          1997.
              - Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
          459,     concernente    la    riorganizzazione    dell'area
          tecnico-industriale  del  Ministero  della  difesa, a norma
          dell'art.  1,  comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre
          1995,  n.  549, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1
          del 2 gennaio 1998.
              - Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
          464,  recante  riforma  strutturale  delle  Forze armate, a
          norma  dell'art.  1,  comma  1, lettere a), d) ed h), della
          legge   28 dicembre  1995,  n.  549,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998.
              - Il  testo  della  legge  23 dicembre  1978,  n.  833,
          concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale,
          e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  360  del
          28 dicembre 1978.
              -  Il testo dell'art. 6, comma 1, lettere v) e z) della
          richiamata legge n. 833 del 1978 e' il seguente:
              «Art.  6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
                a)-u) (omissis);
                v) l'organizzazione sanitaria militare;
                z) i  servizi  sanitari istituiti per le Forze armate
          ed  i  Corpi  di  polizia,  per  il  Corpo  degli agenti di
          custodia  e  per  il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
          nonche'  i  servizi  dell'Azienda  autonoma  delle ferrovie
          dello  Stato  relativi  all'accertamento  tecnico-sanitario
          delle condizioni del personale dipendente.».
              - Il  testo  del decreto legislativo 19 settembre 1994,
          n. 626, concernente l'attuazione delle direttive CEE numeri
          89/391,  89/654,  89/655,  89/656,  90/269, 90/270, 90/394,
          90/679,  93/88, 95/63, 97/42, 98/24, 99/38, 2001/45, 99/92,
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei  lavoratori  sul  luogo  di lavoro, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994.
              - Il  testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo
          n. 626 del 1994 e successive modificazioni e' il seguente:
              «Art.     23     (Vigilanza). - 1.     La     vigilanza
          sull'applicazione   della   legislazione   in   materia  di
          sicurezza   e   salute  nei  luoghi  di  lavoro  e'  svolta
          dall'unita'  sanitaria  locale  e,  per quanto di specifica
          competenza,  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco,
          nonche',   per   il   settore   minerario,   dal  Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, e per le
          industrie  estrattive  di  seconda  categoria  e  le  acque
          minerali  e  termali  delle  regioni e province autonome di
          Trento e di Bolzano.
              2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza
          attribuite  dalla  legislazione vigente all'ispettorato del
          lavoro,   per   attivita'   lavorative  comportanti  rischi
          particolarmente  elevati,  da  individuare  con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta dei
          Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e della
          sanita',  sentita  la  Commissione  consultiva  permanente,
          l'attivita'    di    vigilanza    sull'applicazione   della
          legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata
          anche   dall'ispettorato   del   lavoro   che   ne  informa
          preventivamente  il  servizio  di  prevenzione  e sicurezza
          dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.
              3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato entro dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
              4.  Restano ferme le competenze in materia di sicurezza
          e  salute  dei  lavoratori  attribuite  dalle  disposizioni
          vigenti  agli  uffici  di sanita' aerea e marittima ed alle
          autorita'  marittime,  portuali ed aeroportuali, per quanto
          riguarda  la  sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
          aeromobili  ed  in  ambito  portuale ed aeroportuale, ed ai
          servizi  sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
          per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti
          altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che
          presentano  analoghe  esigenze  da  individuarsi, anche per
          quel  che  riguarda le modalita' di attuazione, con decreto
          del  Ministro  competente  di  concerto  con i Ministri del
          lavoro   e   della  previdenza  sociale  e  della  sanita'.
          L'Amministrazione   della   giustizia  puo'  avvalersi  dei
          servizi  istituiti  per le Forze armate e di polizia, anche
          mediante  convenzione  con  i rispettivi Ministeri, nonche'
          dei   servizi  istituiti  con  riferimento  alle  strutture
          penitenziarie.».
              - Il  testo  del  decreto  interministeriale  14 giugno
          2000,  n.  284,  recante  il  regolamento di attuazione dei
          decreti  legislativi  n. 277 del 1991, n. 626 del 1994 e n.
          242  del  1996,  in materia di sicurezza dei lavoratori sui
          luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre
          2000.
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214
          del 12 settembre 1988, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art. 1 del decreto legislativo n. 230
          del 1995 e' il seguente:
              «Art.  1  (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni
          del presente decreto si applicano:
                a) alla    costruzione,    all'esercizio    ed   alla
          disattivazione degli impianti nucleari;
                b) a  tutte  le  pratiche  che  implicano  un rischio
          dovuto  a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente
          artificiale  o  da  una sorgente naturale nei casi in cui i
          radionuclidi  naturali  siano o siano stati trattati per le
          loro proprieta' radioattive fissili o fertili e cioe':
                  1)  alla  produzione,  trattamento,  manipolazione,
          detenzione,      deposito,     trasporto,     importazione,
          esportazione,    impiego,   commercio,   cessazione   della
          detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive;
                  2) al funzionamento di macchine radiogene;
                  3)  alle lavorazioni minerarie secondo la specifica
          disciplina di cui al capo IV;
                b-bis)   alle   attivita'  lavorative  diverse  dalle
          pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza
          di  sorgenti  naturali  di radiazioni, secondo la specifica
          disciplina di cui al capo III-bis;
                b-ter)   agli   interventi   in   caso  di  emergenza
          radiologica  o nucleare o in caso di esposizione prolungata
          dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o
          di  un'attivita'  lavorativa  non  piu' in atto, secondo la
          specifica disciplina di cui al capo X.
              1-bis.    Il    presente   decreto   non   si   applica
          all'esposizione  al  radon  nelle  abitazioni  o  al  fondo
          naturale  di  radiazioni,  ossia  non  si  applica  ne'  ai
          radionuclidi   contenuti  nell'organismo  umano,  ne'  alla
          radiazione  cosmica  presente  al  livello  del  suolo, ne'
          all'esposizione  in  superficie  ai  radionuclidi  presenti
          nella   crosta  terrestre  non  perturbata.  Dal  campo  di
          applicazione  sono  escluse  le  operazioni  di aratura, di
          scavo  o  di  riempimento effettuate nel corso di attivita'
          agricole  o  di  costruzione,  fuori  dei casi in cui dette
          operazioni  siano  svolte  nell'ambito di interventi per il
          recupero di suoli contaminati con materie radioattive.
              2.  Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni
          del   presente   decreto   definite  nell'allegato  I  sono
          aggiornate,  in  relazione  agli  sviluppi della tecnica ed
          alle  direttive  e raccomandazioni dell'Unione europea, con
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  dei  Ministri  dell'ambiente  e della sanita', di
          concerto  con  i  Ministri  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  del  lavoro e della previdenza sociale e
          per  la  funzione pubblica, sentita l'Agenzia nazionale per
          la  protezione  dell'ambiente  (ANPA), l'Istituto superiore
          per  la  prevenzione  e  la  sicurezza nel lavoro (ISPESL),
          l'Istituto superiore di sanita' (ISS) e la Conferenza Stato
          regioni.  Con gli stessi decreti sono altresi' individuate,
          in  relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive
          e raccomandazioni dell'Unione europea, specifiche modalita'
          di applicazione per attivita' e situazioni particolari, tra
          le  quali  quelle  che  comportano  esposizioni  a sorgenti
          naturali di radiazioni.
              2-bis.  In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al
          comma  2  le condizioni di applicazione sono quelle fissate
          negli allegati I e I-bis.
              2-ter.  Con  decreti  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  da  emanare  entro  i  termini  di  applicazione
          dell'art.  10-ter, commi 1 e 3, secondo la procedura di cui
          al  comma  2,  i  valori  dei  livelli  di  azione  di  cui
          all'allegato  I-bis,  paragrafo  4, sono aggiornati in base
          alle  indicazioni dell'Unione europea e agli sviluppi della
          tecnica.».