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DECRETO-LEGGE 26 aprile 2005, n. 63

Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d'autore.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2005, n. 109 (in G.U. 25/06/2005, n.146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
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Testo in vigore dal: 27-4-2005
al: 25-6-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di potenziare ed
ottimizzare  l'attivita'  del  Governo  in  materia  di politiche del
Mezzogiorno, ampliando il ruolo di coordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
realizzare   un   piu'   efficace   coordinamento,  anche  a  livello
internazionale,  delle funzioni di contrasto delle attivita' illecite
lesive della proprieta' intellettuale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 aprile 2005;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                  Sviluppo e coesione territoriale

  1.  Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo
economico,  territoriale  e  settoriale,  nonche'  delle politiche di
coesione,  con  riferimento  alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni
previste  dalla  legge  in  materia  di  strumenti  di programmazione
negoziata  e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per
tali  aree  sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero ad un Ministro da lui delegato.
  2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente
del  Consiglio  dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le
strutture  organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo
e  coesione  presso  il  Ministero dell'economia e delle finanze, cui
restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.
  3.  Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione
ed all'organizzazione delle strutture di supporto.