Col quale l'indennità stabilita dai RR. decreti 27 gennaio 1867 e 23
novembre 1876 per gli ufficiali di Stato Maggiore Generale e dei
Corpi assimilati è conservata per gli ufficiali di tutti i corpi
militari della R. marina, rimanendo abolita per gli altri corpi.
(004U0604)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1904
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)