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REGIO DECRETO 23 ottobre 1904, n. 604

Col quale l'indennità stabilita dai RR. decreti 27 gennaio 1867 e 23 novembre 1876 per gli ufficiali di Stato Maggiore Generale e dei Corpi assimilati è conservata per gli ufficiali di tutti i corpi militari della R. marina, rimanendo abolita per gli altri corpi. (004U0604)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026