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REGIO DECRETO 26 giugno 1904, n. 384

Per l'aumento del contributo annuo del Governo nei lavori di rimboschimento da eseguirsi nella provincia di Messina. (004U0384)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-8-1904 al: 6-2-1911
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto in data 11 maggio 1873, n. 1449 (serie 2ª) col quale veniva istituito in Messina un Comitato forestale, onde procedere al rimboschimento, col concorso del Governo, dei terreni che per la loro natura e situazione influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;
Visto l'articolo 5 del suddetto R. decreto col quale si stabiliva che il Governo concorreva nella metà delle spese per i lavori di rimboschimento suindicati e fino alla somma annua di L. 10,000, e che l'altra metà rimaneva a carico della provincia e dei comuni interessati, in conformità degli accordi che saranno presi fra essi;
Visto il R. decreto 6 settembre 1902, n. 417 con il quale il contributo annuo del Governo e della provincia di Messina nei lavori predetti, viene aumentato da L. 10,000 a L. 15,000;
Vista la deliberazione in data 21 agosto 1903 del Consiglio provinciale di Messina, con la quale viene aumentato da L. 15,000 a L. 20,000 il contributo annuo della provincia nelle spese surricordate;
Visti gli articoli 5 ed 11 della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917;

Sulla

proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il contributo annuo del Governo nei lavori di rimboschimento da eseguirsi nella provincia di Messina, a cura di quel Comitato forestale, determinato fino alla somma di L. 15,000 col R. decreto 6 settembre 1902, n. 417, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1904-905, fino alla somma di L. 20,000 corrispondente al contributo stabilito dalla provincia interessata.

La somma di L. 20,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio al capitolo 74 art. 3 per l'esercizio finanziario 1904-905, ed al capitolo ed articolo corrispondente dei bilanci per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Rava.

Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.