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LEGGE 11 luglio 1904, n. 359

Incremento della produzione dei cavalli. (004U0359)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-8-1904 al: 15-12-2009
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Art. 1



Per portare gradatamente i cavalli stalloni nei depositi governativi al numero di 800 fissato dalla legge 26 giugno 1887, n. 4644 (serie 3ª) e per dare sviluppo all'allevamento ippico anche con lo stimolare gli allevatori a scegliere buone cavalle da destinarsi più numerose alla riproduzione, nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, a partire dall'esercizio 1904-905, sarà inscritta la maggiore somma di L. 500,000.