stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2004, n. 284

Regolamento di organizzazione del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15-12-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2007)
nascondi
Testo in vigore dal: 15-12-2004
al: 6-8-2007
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale
per l'infanzia;
  Visto,  in  particolare, l'articolo 4 della citata legge n. 451 del
1997,  che  prevede l'emanazione di un apposito regolamento, ai sensi
dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto
a   disciplinare  l'organizzazione  dell'Osservatorio  nazionale  per
l'infanzia  e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la
promozione   di   diritti   e   di   opportunita'  per  l'infanzia  e
l'adolescenza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n.
369,  concernente  regolamento  recante  norme  per  l'organizzazione
dell'Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia  e  l'adolescenza e del
Centro  nazionale  di  documentazione  e  di analisi per l'infanzia e
l'adolescenza,  a  norma  dell'articolo  4,  comma  1, della legge 23
dicembre 1997, n. 451;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2004; ((1))
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 12 dicembre 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 febbraio 2003
e dell'8 marzo 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana il seguente regolamento:

                               Art. 1
            Organi del Centro nazionale di documentazione
                     e di analisi per l'infanzia

  1.  Gli  organi del Centro nazionale di documentazione e di analisi
per  l'infanzia,  di  seguito denominato: "Centro di documentazione e
analisi",  sono:  il Presidente, il Comitato tecnico-scientifico e il
Coordinatore delle attivita' scientifiche.
  2. Il supporto allo svolgimento delle attivita' degli organi di cui
al  comma  1  e' assicurato dalla Direzione generale per le tematiche
familiari  e  sociali  e  la tutela dei diritti dei minori - Servizio
minori, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  Si  riporta in nota il testo delle premesse del presente articolo a
seguito  della  modifica  introdotta dall'avviso di rettifica in G.U.
01/12/2004, n. 282:
                   "IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale
per l'infanzia;
  Visto,  in  particolare, l'articolo 4 della citata legge n. 451 del
1997,  che  prevede l'emanazione di un apposito regolamento, ai sensi
dell'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto
a   disciplinare  l'organizzazione  dell'Osservatorio  nazionale  per
l'infanzia  e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la
promozione   di   diritti   e   di   opportunita'  per  l'infanzia  e
l'adolescenza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n.
369,  concernente  regolamento  recante  norme  per  l'organizzazione
dell'Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia  e  l'adolescenza e del
Centro  nazionale  di  documentazione  e  di analisi per l'infanzia e
l'adolescenza,  a  norma  dell'articolo  4,  comma  1, della legge 23
dicembre 1997, n. 451;
  ((Vista  la  deliberazione  preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;))
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 12 dicembre 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 febbraio 2003
e dell'8 marzo 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 settembre 2004;".
  La suddetta modifica entra in vigore il 01/12/2004.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note al titolo.
              -  Il  testo  della  legge  23 dicembre  1997,  n.  451
          (Istituzione  della Commissione parlamentare per l'infanzia
          e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
              -   Il   testo   dell'art.  4,  comma  1,  della  legge
          23 dicembre  1997,  n.  451  (Istituzione della Commissione
          parlamentare  per  l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale
          per l'infanzia), e' il seguente:
              "1.   All'organizzazione   dell'Osservatorio   di   cui
          all'art.  2  e del Centro di cui all'art. 3 si provvede con
          apposito  regolamento  da emanare entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
          Dell'Osservatorio   fanno  parte  anche  rappresentanti  di
          associazioni,  di organismi di volontariato, di cooperative
          sociali,  anche  organizzati  in  coordinamenti  nazionali,
          impegnati  nella  promozione  e  nella  tutela  dei diritti
          dell'infanzia.".

          Note alle premesse.
              L'art.  87  della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1997, n.
          451   (Istituzione   della   Commissione  parlamentare  per
          l'infanzia  e  dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia),
          e' il seguente:
              "Art.   4  (Organizzazione).  -  1.  All'organizzazione
          dell'Osservatorio  di  cui  all'art.  2 e del Centro di cui
          all'art.  3 si provvede con apposito regolamento da emanare
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
          23 agosto 1988, n. 400. Dell'Osservatorio fanno parte anche
          rappresentanti    di    associazioni,   di   organismi   di
          volontariato,  di cooperative sociali, anche organizzati in
          coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella
          tutela dei diritti dell'infanzia.
              2.  Il  Centro nazionale di documentazione e di analisi
          per  l'infanzia  assorbe  finalita',  compiti e risorse del
          Centro  di  cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n.
          559.
              3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di
          infanzia  e  di  adolescenza  tra lo Stato e le regioni, le
          regioni,  in raccordo con le amministrazioni provinciali, e
          le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, prevedono,
          entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente   legge,  idonee  misure  di  coordinamento  degli
          interventi  locali di raccolta e di elaborazione di tutti i
          dati    relativi    alla    condizione    dell'infanzia   e
          dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare devono
          essere acquisiti tutti i dati relativi a:
                a) la   condizione   sociale,  culturale,  economica,
          sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
                b) le  risorse finanziarie e la loro destinazione per
          aree di intervento nel settore;
                c) la  mappa  dei  servizi  territoriali e le risorse
          attivate dai privati.
              4.  Le  regioni  trasmettono,  entro  il  30 aprile  di
          ciascun  anno,  i  dati raccolti e le proposte formulate al
          Centro di cui all'art. 3.".
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) [l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali].".
              -   Il   testo  della  legge  28 agosto  1997,  n.  285
          (Disposizioni   per   la   promozione   di   diritti  e  di
          opportunita'  per l'infanzia e l'adolescenza) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1997, n. 207.
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          5 ottobre  1998,  n.  369  (Regolamento  recante  norme per
          l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia
          e  l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e
          di   analisi   per  l'infanzia  e  l'adolescenza,  a  norma
          dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451)
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n.
          250.
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali), e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              -  Il  testo  dell'art.  3,  comma  1,  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   5 ottobre  1998,  n.  369
          (Regolamento    recante    norme    per    l'organizzazione
          dell'Osservatorio  nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
          e  del  Centro nazionale di documentazione e di analisi per
          l'infanzia  e  l'adolescenza, a norma dell'art. 4, comma 1,
          della legge 23 dicembre 1997, n. 451), e' il seguente:
              "1.  Il Centro nazionale di documentazione e di analisi
          per  l'infanzia  e  l'adolescenza,  di  seguito  denominato
          Centro di documentazione e analisi, svolge i compiti di cui
          all'art.  3,  comma  2, della citata legge n. 451 del 1997,
          sulla   base  di  un  programma  e  di  priorita'  definiti
          annualmente dall'Osservatorio.".