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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 giugno 2004, n. 199

Regolamento recante il funzionamento e l'organizzazione della Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 marzo 2001, n. 125.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/8/2004
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Testo in vigore dal: 21-8-2004
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la  legge  30 marzo  2001,  n. 125, recante «Legge quadro in
materia di alcol e di problemi alcolcorrelati»;
  Visto,  in  particolare, l'articolo 4 della citata legge n. 125 del
2001,  che istituisce la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi
alcolcorrelati,  prevedendo  che  con  decreto  del  Ministro  per la
solidarieta'  sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e
dell'organizzazione della Consulta;
  Visto  l'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Sentiti  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e il Ministro della salute;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 13 novembre 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva  per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002
e nell'adunanza dell'8 marzo 2004;
  Ritenuto  di  non  dover accogliere l'osservazione del Consiglio di
Stato  in ordine alla necessita' di individuare modalita' di rapporti
costanti con gli organismi operanti nel settore, dal momento che tali
modalita' di rapporti sono gia' sufficientemente realizzate in quanto
gli  organismi operanti nel settore fanno parte della stessa Consulta
nazionale  sull'alcol  e  sui problemi alcolcorrelati, come stabilito
dall'articolo 4 della citata legge n. 125 del 2001;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto
1988, n. 400, con nota prot. n. 95968/16/431/22 del 23 aprile 2004;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                           Sede e compiti
  1.  La Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati,
istituita  dall'articolo 4  della  legge  30 marzo  2001,  n. 125, di
seguito denominata Consulta, ha sede presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
  2.   La   Consulta   svolge   le  funzioni  e  i  compiti  previsti
dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 125 del 2001.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - La  legge  30 marzo  2001,  n.  125,  recante: «Legge
          quadro  in  materia di alcol e di problemi alcolcorrelati»,
          e'   stata   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  del  18 aprile  2001, n. 90. Il testo
          vigente dell'art. 4 e' il seguente:
              «Art.  4  (Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi
          alcolcorrelati).  -  1.  E' istituita la Consulta nazionale
          sull'alcol   e  sui  problemi  alcolcorrelati,  di  seguito
          denominata «Consulta», composta da:
                a) il  Ministro  per  la solidarieta' sociale, che la
          presiede;
                b) tre   membri   designati   dal   Ministro  per  la
          solidarieta'  sociale  fra persone che abbiano maturato una
          comprovata  esperienza  professionale in tema di alcol e di
          problemi alcolcorrelati;
                c) quattro    membri   designati   dalla   Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano;
                d) il  direttore dell'Istituto superiore di sanita' o
          un suo delegato;
                e) un  rappresentante  del  Consiglio nazionale delle
          ricerche, designato dal suo presidente;
                f) due   membri   designati   dal   Ministro  per  la
          solidarieta'   sociale,   di  cui  uno  su  proposta  delle
          associazioni  di  volontariato  ed  uno  su  proposta delle
          associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;
                g) due   membri   designati   dal   Ministro  per  la
          solidarieta'  sociale,  di cui uno su proposta del Ministro
          delle  politiche  agricole  e  forestali ed uno su proposta
          delle  associazioni  dei  produttori  e dei commercianti di
          bevande alcoliche;
                h) due membri designati dal Ministro della salute;
                i) due membri designati dal Ministro dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica;
                l) il presidente della Societa' italiana di alcologia
          o un suo delegato.
              2.   La   Consulta   nomina   al   proprio  interno  un
          vicepresidente.
              3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma
          1,  lettere  c),  d),  e), f) ed h), e' designato un membro
          supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre
          anni  e  possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni
          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri sono
          definite  le modalita' e l'entita' dei rimborsi spese e dei
          gettoni  di presenza assegnati ai componenti della Consulta
          di cui al comma 1, lettere b), c), f) e g).
              4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta
          di  un  terzo  dei  suoi componenti. Per la validita' delle
          riunioni   e'   richiesta   la  presenza  della  meta'  dei
          componenti.  Con  decreto  del Ministro per la solidarieta'
          sociale  si  provvede  alla  disciplina del funzionamento e
          dell'organizzazione della Consulta.
              5. La Consulta:
                a) collabora  nella  predisposizione  della relazione
          prevista  dall'art.  8,  esaminando,  a  tale  fine, i dati
          relativi  allo  stato  di attuazione della presente legge e
          quelli  risultanti  dal  monitoraggio  effettuato  ai sensi
          dell'art.  3,  comma  1,  lettera c), dalle regioni e dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano;
                b) formula  proposte  ai  Ministri  competenti,  alle
          regioni  ed  alle  province autonome di Trento e di Bolzano
          per  il  perseguimento  delle  finalita'  e degli obiettivi
          definiti dall'art. 1 nei rispettivi ambiti di competenza;
                c) collabora     con     enti    ed    organizzazioni
          internazionali  che  si  occupano  di  alcol  e di problemi
          alcolcorrelati,       con      particolare      riferimento
          all'Organizzazione  mondiale  della  sanita',  secondo  gli
          indirizzi definiti dal Ministro della sanita';
                d) fornisce  ai  Ministri competenti, alle regioni ed
          alle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano pareri in
          ogni   altro  ambito  attinente  all'alcol  e  ai  problemi
          alcolcorrelati in riferimento alle finalita' della presente
          legge.
            6.  Per  l'istituzione ed il funzionamento della Consulta
          e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  125  milioni  annue a
          decorrere dall'anno 2001.».
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  4 della legge 30 marzo 2001, n.
          125, e' riportato nella nota al titolo.
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri»,  e'  stata pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana 12 settembre
          1988,  n. 214, S.O. Il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
          e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  4 della legge 30 marzo 2001, n.
          125 e' riportato nella nota al titolo.