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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 122

Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/5/2004
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vigente al 23/05/2024
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Testo in vigore dal: 26-5-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista   la  legge  25 marzo  1985,  n.  121,  recante  ratifica  ed
esecuzione  dell'accordo,  con protocollo addizionale, firmato a Roma
il   18 febbraio   1984,  che  apporta  modificazioni  al  Concordato
lateranense  dell'11 febbraio  1929,  tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n.   751,   relativo   all'esecuzione   dell'intesa  tra  l'autorita'
scolastica   italiana   e   la  Conferenza  episcopale  italiana  per
l'insegnamento  della  religione  cattolica nelle scuole pubbliche, e
successive modificazioni;
  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  ed  in  particolare
l'articolo 2, comma 3, lettera i);
  Vista  la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la  definizione  delle  norme  generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale;
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, contenente la
definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al  primo  ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge
28 marzo 2003, n. 53, ed in particolare gli Allegati B e D;
  Vista   l'intesa   in   data   23 ottobre   2003  tra  il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca ed il presidente
della  Conferenza  episcopale  italiana,  relativa all'individuazione
degli  obiettivi  specifici di apprendimento propri dell'insegnamento
della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per
i piani di studio personalizzati nella scuola primaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 marzo 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  approvati gli obiettivi specifici di apprendimento propri
dell'insegnamento   della   religione   cattolica  nell'ambito  delle
indicazioni  nazionali  per  i  piani  di studio personalizzati nelle
scuole primarie statali e paritarie, di cui all'Allegato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 30 marzo 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2004
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 110
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
              «Art.  87  -  Il presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          superiore  di  difesa costituito secondo la legge, dichiara
          lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              -  Si  riporta  il  testo  della  lettera  i),  comma 3
          dell'art.  2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «3.  Sono  sottoposti  alla deliberazione del Consiglio
          dei Ministri:
                a) - h) (Omissis);
                i)  gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la
          Chiesa cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione».