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REGIO DECRETO 27 dicembre 1903, n. 541

Proroga del termine stabilito per la definitiva attuazione del ruolo organico del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. (003U0541)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-2-1904 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 11 gennaio 1903, n. 40, col quale è stabilito il ruolo organico del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e sono date le norme per l'applicazione di esso;
Visti i RR. decreti 7 maggio 1903, n. 175, e 16 settembre 1903, n. 408, che modificano il ruolo suddetto;
Visto il R. decreto 18 giugno 1903, n. 272, che proroga al 31 dicembre dell'anno stesso i termini stabiliti dagli articoli 6 ed 8 del suddetto R. decreto 11 gennaio 1903, n. 40;
Visti i RR. decreti 14 giugno 1885, n. 3208, e 28 aprile 1901, n. 160, che stabiliscono le norme per le nomine e promozioni nel personale del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il termine stabilito dall'art. 8 del R. decreto 11 gennaio 1903, n. 40, per poter conseguire una o più promozioni in qualunque grado o classe, senza che decorra fra l'una e l'altra alcun intervallo di tempo, già prorogato col R. decreto 18 giugno 1903, n. 272, al 31 dicembre 1903, è ancora prorogato sino al 30 giugno 1904.