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REGIO DECRETO 5 ottobre 1903, n. 422

Aumento del contributo dello Stato pei lavori di rimboscamento nella provincia di Verona. (003U0422)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-11-1903 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto in data 15 febbraio 1880, n. 5300 (serie 2ª), col quale il Comitato forestale della provincia di Verona veniva incaricato di promuovere, ai termini dell'art. 11 della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª), il rimboscamento dei terreni vincolati a norma degli articoli 1 e 2 della legge stessa;
Visto l'art. 4 del suddetto R. decreto col quale si stabiliva che il Governo concorreva nella metà delle spese per il rimboscamento dei terreni suindicati, e fino alla somma annua di L. 5000 e che la provincia di Verona concorreva per la rimanente metà;
Visto l'altro R. decreto 6 febbraio 1898, n. 83, col quale il contributo annuo dello Stato veniva portato a L. 10,000 per le spese dei lavori della natura sovraccennata;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale di Verona in data 10 agosto 1903, colla quale viene aumentato da L. 10,000 a L. 15,000 il contributo annuo delle provincia, nelle spese su ricordate;
Visti gli articoli 5 e 11 della legge forestale 20 giugno 1877 precitata;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il contributo annuo dello Stato nei lavori di rimboscamento da eseguirsi nella provincia di Verona, a cura di quel Comitato forestale, determinati fino alla somma di L. 10,000 col R. decreto 6 febbraio 1898, n. 83, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario corrente, fino alla somma di L. 15,000, corrispondente al concorso stabilito dalla provincia interessata.

La somma di L. 15,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio finanziario corrente al capitolo 75, articolo 3, ed al capitolo ed articolo corrispondenti dei bilanci per gli esercizi finanziari futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

G. BACCELLI.

Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.