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LEGGE 31 maggio 1903, n. 254

Sulle case popolari. (003U0254)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-7-1903 al: 25-1-1908
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Art. 1



Le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate a concedere prestiti per la costruzione e per l'acquisto di case popolari, oltre i limiti che, a tenore dell'art. 16 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sono fissati nel rispettivo statuto per mutui o conti correnti con ipoteca, determinando anche per essi, mediante norme proposte dalle Casse di risparmio e approvate dal Ministero d'agricoltura, la proporzione massima con l'ammontare complessivo delle attività.

Sui prestiti di tale natura le Casse di risparmio potranno pattuire un interesse non superiore dell'1 1/4 per cento a quello che esse corrispondono sui depositi.

I Monti di pietà sono equiparati, per queste operazioni, alle Casse di risparmio, in conformità dell'art. 1 della legge 4 maggio 1898, n. 169.

Le Opere pie, in correlazione all'articolo 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorità tutoria, impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, le somme libere da investirsi annualmente.

Su tali prestiti non potrà pattuirsi un interesse superiore a un mezzo per cento in più del reddito effettivo medio del consolidato italiano 5 per cento nell'anno precedente.

Tutte le imprese di assicurazione, indicate negli ultimi comma dell'articolo 5, sono autorizzate a far mutui per la costruzione di case popolari alle condizioni di questa legge e secondo le norme stabilite dal regolamento.

Eguale facoltà il Ministero di Agricoltura, potrà dare alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, istituita colla legge 17 luglio 1898, n. 350, e agli Istituti di risparmio e di credito pel solo scopo di costrurre le case popolari.

Ferme restando tutte le loro norme, anche agli Istituti di credito fondiario saranno estesi i benefici e le facoltà della presente legge per concedere mutui sulle case popolari sino ai 3/5 del valore di esse.