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LEGGE 29 giugno 1903, n. 243

Che modifica la legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni degli operai sul lavoro. (003U0243)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 30-12-1903
al: 9-2-1904
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'articolo 1° della legge 17 marzo 1898, n. 80, e'  modificato  nel
modo seguente: 
 
  La presente legge si applica agli operai addetti: 
 
    1° All'esercizio delle miniere, cave e  torbiere,  e  al  carico,
trasporto  e  scarico  delle  materie  estratte;  alle   imprese   di
costruzioni e demolizioni edilizie, e a quelle pel carico,  trasporto
e scarico dei  materiali  per  le  costruzioni  o  provenienti  dalle
demolizioni; alle imprese per produzione di gas o di forza  elettrica
e  alle  imprese  telefoniche;   alle   imprese   per   collocamento,
riparazione e rimozione di conduttori  elettrici  e  di  parafulmini;
alle industrie che trattano od  applicano  materie  esplodenti;  agli
arsenali o cantieri di costruzioni marittime. 
 
    2° Alle costruzioni e imprese seguenti qualora vi siano impiegati
piu' di cinque operai: costruzione o esercizio di strade ferrate o di
tramvie a trazione meccanica; imprese di trasporti per via terrestre,
per fiumi, canali e laghi; imprese di navigazione marittima, comprese
quelle esercenti la pesca oltre i dieci chilometri dal lido e  quelle
delle spugne e dei coralli; imprese di carico e  scarico;  lavori  di
bonificamento idraulico; lavori occorrenti  per  la  sistemazione  di
frane e bacini montani; imprese per taglio o riduzione di piante  nei
boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di  deposito  sulle
rive dei fiumi e torrenti, o presso le strade carreggiabili e per  il
loro getto dai luoghi di deposito in fiumi e torrenti; costruzione  e
restauri di porti,  canali  ed  argini;  costruzioni,  riparazioni  e
demolizioni di navi; costruzioni e  restauri  di  ponti,  gallerie  e
strade ordinarie nazionali, provinciali e comunali; 
 
    3° Agli opifici industriali nei quali  si  fa  uso  di  macchine,
qualora concorrano le due condizioni: che le macchine non siano mosse
direttamente  dall'operaio  che  ne  usa   e   che   siano   occupati
nell'opificio piu' di cinque operai; 
 
    4° A prestare servizio presso macchine mosse da agenti animati  o
presso i motori di esse, quando le macchine siano  destinate  ad  uso
industriale o agricolo; 
 
    5° A prestare servizio presso i cannoni e  gli  altri  apparecchi
per gli spari contro la grandine. 
 
  Essa si applica pure ai commessi ai viveri dipendenti dalle imprese
per la fornitura dei viveri alla marina militare.