stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 22 febbraio 1903, n. 112

Norme speciali per l'Amministrazione del catasto e servizi tecnici finanziari in sostituzione di quelle contenute nelle sezioni 6ª e 7ª del titolo III del Regolamento approvato con R. decreto 29 agosto 1897, n. 512 (003U0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  22-4-1903 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Regolamento per il personale degli Uffici finanziari approvato col R. decreto n. 512 del 29 agosto 1897;
Vista la legge 7 luglio 1902, n. 302, con la quale viene stabilito un ruolo organico unico per il personale del Catasto e dei Servizi tecnici di finanza;
Ritenuta la necessità di fondere le norme speciali che reggono l'anzidetto personale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;
Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Alle norme speciali per gli Uffici tecnici di finanza e per il personale tecnico del catasto, contenute nelle sezioni 6ª e 7ª del titolo III del Regolamento approvato col R. decreto 29 agosto 1897, n. 512, sono sostituite le norme speciali per l'Amministrazione del catasto e servizi tecnici finanziari annesse al presente decreto e viste d'Ordine Nostro dal Nostro Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

Zanardelli.
Carcano.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.