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LEGGE 12 febbraio 1903, n. 42

Autorizzazione alla Cassa dei Depositi e Prestiti a concedere mutui allo Stato per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici ad uso delle Scuole italiane all'estero. (003U0042)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-3-1903
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Per provvedere all'acquisto ed alla costruzione di edifici  ad  uso
delle Scuole italiane all'estero, la Cassa dei depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere  mutui  allo  Stato,  estinguibili  con  rate
d'ammortamento  da  pagarsi  coi  relativi  interessi  a  carico  del
bilancio della spesa del Ministero degli Affari Esteri.