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LEGGE 15 febbraio 1903, n. 32

Che autorizza il Governo del Re a costruire ed esercitare direttamente linee telefoniche per uso pubblico. (003U0032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-3-1903 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il Governo è autorizzato a costruire ed esercitare direttamente linee telefoniche per uso pubblico.