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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 5 settembre 2003, n. 282

Regolamento per il funzionamento della commissione per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 15 aprile 2003, n. 86.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5-11-2003
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  5-11-2003

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante l'istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico;
Visto l'articolo 2, comma 3, della predetta legge che prevede che con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia disciplinato il funzionamento della Commissione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva degli atti normativi nella adunanza del 21 luglio 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 8 agosto 2003;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La convocazione della Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 aprile 2003, n. 86 è effettuata dal Presidente almeno dieci giorni prima del giorno previsto per la seduta mediante comunicazione contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta.
2. Non è necessaria la convocazione nei casi in cui la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della nuova riunione siano stabiliti nel corso della seduta precedente ed a questa siano presenti tutti i componenti della Commissione.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 15 aprile 2003, n. 86, recante: «Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94.
- Il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge 15 aprile 2003, n. 86 (Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico), è il seguente:
«3. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il funzionamento della commissione».
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988. n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge 15 aprile 2003, n. 86 (Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizioni di grave disagio economico) è il seguente:
«2.1. L'assegno straordinario vitalizio di cui all'art. 1 è assegnato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa comunicazione al Parlamento, ad un numero massimo di cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una commissione, istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
2. La commissione di cui al comma 1, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è cosi composta:
a) il presidente;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
c) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
d) un rappresentante designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;
e) un rappresentante designato dalla Commissione nazionale atleti.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il funzionamento della commissione».