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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 giugno 2003, n. 185

Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2026)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  1-3-2026
aggiornamenti all'articolo

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con
I MINISTRI DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI,
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 2, del citato decreto legislativo che prevede la definizione di norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, resa nella riunione del 25 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota UL/2003/1465 del 20 febbraio 2003;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Principi e finalità
1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come sostituito dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e successive modifiche ed integrazioni, le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.
2. Il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola.
3. Il presente regolamento non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte.
4. Nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente regolamento le regioni adottano le norme e le misure previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 36 del 1994 per il conseguimento degli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999, con particolare riferimento alle aree sensibili di cui all'articolo 18 del suddetto decreto legislativo, anche al fine di far fronte in modo strutturale a situazioni permanenti di scarsità della risorsa idrica. Tali norme e misure costituiscono parte integrante dei piani di tutela di cui al capo I del titolo IV del decreto legislativo n. 152 del 1999 e sono inserite nei predetti piani ai sensi dell'allegato 4 del citato decreto legislativo.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto (con l'art. 13, comma 1-ter) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185".