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REGIO DECRETO 9 novembre 1902, n. 550

Riflettente le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli Enti morali. (002U0550)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-2-1903 al: 9-2-2011
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Art. 1



Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli Enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco controfirmato dai Nostri Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte nella colonna 8 dell'elenco stesso.