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LEGGE 21 dicembre 1902, n. 528

Sugli ufficiali giudiziari e tariffe relative ai loro atti. (002U0528)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1903 al: 30-6-1919
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Art. 1



Gli uscieri delle preture, dei tribunali e delle corti assumeranno da ora innanzi il nome di ufficiali giudiziari.