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LEGGE 21 luglio 1902, n. 427

Sulla prevenzione e cura della pellagra. (002U0427)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-10-1902 al: 15-12-2009
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Art. 1



È vietato vendere, ritenere per vendere, somministrare sotto qualsiasi forma a chicchessia:

a) granturco immaturo, non bene essiccato, ammuffito, od in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina;

b) tutti i prodotti ottenuti da siffatta farina e quelli che, sebbene preparati con farina normale e sana, siano in seguito ammuffiti o comunque guastati.