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REGIO DECRETO 6 settembre 1902, n. 417

Che aumenta il contributo dello Stato nei lavori di rimboscamento da eseguirsi nella provincia di Messina. (002U0417)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/10/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-10-1902 al: 9-8-1904
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il regio decreto in data 11 maggio 1873, n. 1449 (serie 2ª), col quale veniva istituito in Messina un comitato forestale onde procedere al rimboscamento, col concorso del Governo, dei terreni che, per la loro natura e situazione, influiscono a disordinare il corso delle acque ed a produrre danni;
Visto l'art. 5 del suddetto regio decreto col quale si stabiliva che il Governo concorreva nella metà delle spese per i lavori di rimboscamento su indicati e fino alla somma annua di lire 10,000 e che l'altra metà rimaneva a carico della provincia e dei comuni interessati, in conformità degli accordi che saranno presi fra essi;
Vista la deliberazione in data 6 settembre 1901 del consiglio provinciale di Messina, colla quale viene aumentato da lire 10,000 a lire 15,000 il contributo annuo della provincia nelle spese su ricordate;
Visti gli articoli 5 e 11 della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917;

Sulla

proposta del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il contributo annuo del Governo nei lavori di rimboscamento da eseguirsi nella provincia di Messina, a cura di quel comitato forestale, determinato fino alla somma di lire 10,000 col regio decreto 11 maggio 1873, n. 1449 (serie 2ª), è aumentato, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, fino alla somma di lire 15,000 corrispondente al contributo stabilito dalla provincia interessata.

La somma di lire 15,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio al capitolo 63, art. 3, per l'esercizio finanziario corrente, ed al capitolo ed articolo corrispondenti dei bilanci per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Baccelli.

Visto, Il Guardasigilli: F. Cocco-Ortu.