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LEGGE 7 luglio 1902, n. 333

Che stabilisce il riparto della spesa per le opere di bonifica dichiarate di prima categoria. (002U0333)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  4-9-1902 al: 15-12-2009
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Art. 1



L'ammontare ed il riparto della spesa di L. 63,000,000 negli esercizi dal 1903-904 al 1932-933 per le opere di bonifica dichiarate di prima categoria in esecuzione dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1899, n. 236, corrispondente all'articolo 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, restano stabiliti in conformità dell'allegata tabella A.

Sono all'uopo autorizzate le annue assegnazioni risultanti dalla tabella stessa per ciascuno degli esercizi dal 1903-904 al 1932-933, da inscriversi in capitoli separati per ogni opera nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, stanziando annualmente in quello dell'entrata le rate a carico delle Provincie, dei Comuni e dei proprietari interessati.

A tali opere di bonifica sono applicabili le norme tutte del testo unico 22 marzo 1900, n. 195.