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LEGGE 28 luglio 1902, n. 329

Autorizzante l'emissione d'un prestito a premi a fanciulli abbandonati e della Cassa italiana d'assicurazione per la vecchiaia degli scrittori di giornali. (002U0329)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-8-1902 al: 2-2-1909
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È data facoltà al Governo di autorizzare, con decreto Reale, dal 1905 l'Opera pia per i fanciulli abbandonati, sotto il titolo di «Protettorato di San Giuseppe», in Roma, e l'Opera pia presso l'Associazione italiana della Stampa, residente in Roma, quale rappresentante della Cassa italiana di assicurazione per la vecchiaia degli scrittori di giornali, a fare un prestito a premi per la somma di sette milioni, dei quali tre a favore dell'Opera pia per i fanciulli abbandonati sotto il Protettorato di San Giuseppe, in Roma, e quattro dell'Opera pia della Stampa.

Per decreto Reale si fisseranno le norme e le modalità per l'applicazione di questa legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.