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LEGGE 7 luglio 1902, n. 286

Riordinamento del ruolo organico del personale tecnico di sanità marittima. (002U0286)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 5-8-1902
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il personale tecnico governativo di  sanita'  marittima,  designato
dal comma secondo dell'articolo 17 della legge 22 dicembre  1888,  n.
5849 (serie 3ª), e' costituito da delegati  sanitari  all'estero,  da
medici di porto, da medici di  stazioni  sanitarie  marittime,  e  da
guardie di  sanita',  nel  numero  e  con  gli  stipendi  ed  assegni
determinati dal ruolo organico portato  dalla  tabella  annessa  alla
presente legge.