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LEGGE 26 giugno 1902, n. 272

Circa modificazioni ad alcuni articoli di quella in data 22 dicembre 1888, n. 5849, sull'assistenza e vigilanza zooiatrica. (002U0272)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-7-1902 al: 22-5-1911
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Art. 1



Agli articoli 18, 19, 20, 21 e 55 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, sono sostituiti i seguenti:

«Art. 18. - Nelle provincie, nelle quali hanno importanza notevole l'allevamento e il commercio del bestiame, un veterinario provinciale è incaricato della vigilanza zooiatrica sotto la dipendenza del Prefetto e del medico provinciale.

«Dove la quantità del bestiame e l'estensione della provincia lo richiedano, il Prefetto può incaricare altri veterinari di altri Comuni della provincia di coadiuvare il veterinario provinciale.

«Nelle provincie, dove manca il veterinario provinciale, le sue funzioni possono essere affidate provvisoriamente dal Ministero dell'Interno al veterinario di una provincia vicina ed anche al veterinario che fa parte del Consiglio provinciale sanitario».

«Art. 19. - I veterinari provinciali sono nominati per decreto Reale, in seguito a concorso per titoli e per esame. Si dividono in tre classi, con gli stipendi di L. 2500, 3000, 3500, senza però che siano loro applicabili le norme dell'articolo 10, secondo comma.

«Il numero dei posti, entro un massimo di uno per provincia, viene determinato con la legge che approva il bilancio del Ministero dell'Interno».

«Art. 20. - I Comuni nei quali esistono notevoli quantità di bestiame e dove l'industria zootecnica ha speciale importanza, e parimenti i Comuni che tengono frequenti mercati e fiere periodiche di bestiame, sono obbligati di stipendiare, sia isolatamente, sia riuniti in Consorzio con altri Comuni vicini, un veterinario municipale.

«La dichiarazione dell'obbligo è fatta con decreto del Prefetto, su parere motivato del Consiglio sanitario provinciale e della Giunta provinciale amministrativa.

«Ai veterinari municipali sono applicabili le norme dell'articolo 16 della presente legge e quelle della legge 14 luglio 1898, n. 335, sulla Cassa pensioni a favore dei medici condotti».

«Art. 21. - Mediante appositi veterinari governativi di confine e di porto, nominati dal Ministero dell'Interno in seguito a concorso per esame, si provvede alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutto) che si importano nel Regno, e degli animali che si esportano. Detti veterinari proibiranno l'ingresso nello Stato agli animali affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo, e alle carni e ai prodotti animali (grassi e strutto) riconosciuti non sani.

«Proibiranno del pari l'uscita dal Regno agli animali riconosciuti affetti di malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo.

«La visita alla frontiera è soggetta alla percezione di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori, nella misura stabilita dalla tabella annessa alla presente legge.

«È fatta eccezione per i soli animali che si importano od esportano per l'alpeggio e per la svernatura, pei quali la visita è gratuita»

«Art. 55. - I veterinari, i proprietari o detentori a qualunque titolo, di animali domestici, nonché gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, devono denunziare immediatamente al Sindaco del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale, non riferibile a malattia comune già accertata.

«Ai contravventori si applica un'ammenda estensibile a L. 100.

«Sono altresì applicabili alle malattie infettive del bestiame le disposizioni della presente legge, dirette ad impedire e limitare la diffusione delle malattie infettive diffusive dell'uomo.

«I contravventori sono puniti con ammenda estensibile a L. 300.

«Inoltre, nei casi di peste bovina, di pleuro-pneumonite contagiosa e di morva, il Prefetto, previa visita e parere del veterinario provinciale, può, con suo decreto, ordinare l'abbattimento e la distruzione degli animali quando ciò sia necessario ad impedire la diffusione della malattia.

«In tali casi ai proprietari è concessa un'indennità entro i limiti della metà del valore dell'animale, e da non superare mai le L. 300 per ogni capo di bestiame.

«Apposito Regolamento, emanato dal Ministero dell'Interno, provvederà alla polizia veterinaria e stabilirà le norme per la concessione dell'indennità anzidetta».