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LEGGE 2 luglio 1902, n. 238

Regime fiscale degli zuccheri. (002U0238)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/1902, ad eccezione degli artt. 2, 3, 4, 6, 7 ed 8 che entrano in vigore il 17/07/1902.
Il Regio Decreto 25 settembre 1902, n. 433 ha successivamente disposto che gli artt. 2, 3, 6 e 7 entrano in vigore l'1/07/1903; il Regio Decreto 12 dicembre 1902, n. 520 ha in seguito disposto che l'art. 4 entra in vigore l'1/07/1903, mentre l'art. 8 l'1/01/1903.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  22-12-2008
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))