note:
Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/1902, ad eccezione degli artt. 2, 3, 4, 6, 7 ed 8 che entrano in vigore il 17/07/1902.
Il Regio Decreto 25 settembre 1902, n. 433 ha successivamente disposto che gli artt. 2, 3, 6 e 7 entrano in vigore l'1/07/1903; il Regio Decreto 12 dicembre 1902, n. 520 ha in seguito disposto che l'art. 4 entra in vigore l'1/07/1903, mentre l'art. 8 l'1/01/1903.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)