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LEGGE 22 giugno 1902, n. 224

Distribuzione del chinino di Stato alle Congregazioni di carità. (002U0224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 16-7-1902
al: 20-6-1904
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  All'articolo 4 della legge 2 novembre 1901, n. 460,  aggiungere  il
seguente capoverso: 
 
  «Il chinino  dello  Stato,  agli  effetti  dell'articolo  2,  sara'
distribuito alle Congregazioni di carita' ed ai Comuni ad  un  prezzo
inferiore a quello dello smercio al pubblico,  da  determinarsi  anno
per anno con  decreto  Ministeriale,  udita  la  Commissione  di  cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505.  La  forma  e  i
modi di tale distribuzione si stabiliranno con R. decreto,  udito  il
Consiglio superiore di sanita'. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 22 giugno 1902. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                       G. ZANARDELLI. 
                                                            GIOLITTI. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.