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LEGGE 26 gennaio 1902, n. 9

Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione. (002U0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-2-1902 al: 15-12-2009
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Art. 1



Sono soggette alle disposizioni della presente legge le associazioni tontinarie e le imprese di ripartizione, nazionali e straniere, di qualunque forma e specie, le quali, senza assicurare il pagamento di capitali o di rendite che siano determinate tecnicamente in base ai contributi ed alle probabilità di sopravvivenza degli inscritti, si propongono di raccogliere da questi contribuzioni di denaro allo scopo di assegnare, in corrispettivo delle medesime, capitali o rendite o dividendi in relazione alla durata ed agli eventi della vita degli inscritti o di terzi.

La presente legge non si applica al pagamento di assegni, sussidi o rendite nei casi d'impotenza al lavoro, ed ai sussidi, in caso di morte, aventi carattere di soccorso.