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LEGGE 26 gennaio 1902, n. 9

Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione. (002U0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-2-1902
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono  soggette  alle   disposizioni   della   presente   legge   le
associazioni tontinarie e le imprese  di  ripartizione,  nazionali  e
straniere, di qualunque forma e specie, le quali, senza assicurare il
pagamento di capitali o di rendite che siano determinate tecnicamente
in base ai contributi ed alle  probabilita'  di  sopravvivenza  degli
inscritti, si propongono di raccogliere da  questi  contribuzioni  di
denaro allo scopo di  assegnare,  in  corrispettivo  delle  medesime,
capitali o rendite o dividendi  in  relazione  alla  durata  ed  agli
eventi della vita degli inscritti o di terzi. 
 
  La presente legge non si applica al pagamento di assegni, sussidi o
rendite nei casi d'impotenza al lavoro, ed ai  sussidi,  in  caso  di
morte, aventi carattere di soccorso.