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LEGGE 12 gennaio 1902, n. 8

Che proroga il termine stabilito dall'articolo 6 di quella in data 7 luglio 1901, n. 341, sui provvedimenti a favore dei danneggiati dalle ultime alluvioni e frane del 1900 e 1° semestre 1901. (002U0008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))