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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 8 febbraio 2002, n. 47

Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-4-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2002)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  15-11-2002
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IL MINISTRO

PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali";
Viste le leggi 22 luglio 1977, n. 426, recante "Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali"; 5 marzo 1980, n. 54, recante "Interventi a sostegno delle attività musicali"; 17 febbraio 1982, n. 43, recante "Interventi straordinari a favore delle attività dello spettacolo";
Vista la legge 14 novembre 1979, n. 589, recante "Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche";
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2001, n. 191, di adozione del regolamento recante "Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";
Ritenuto necessario modificare la disciplina dell'erogazione delle somme destinate al settore della musica nell'ambito del Fondo Unico dello spettacolo, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per la contribuzione statale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 306 del 31 gennaio 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Intervento finanziario per le attività musicali
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito definito "amministrazione", eroga contributi ai soggetti che svolgono attività musicali, in base agli stanziamenti destinati alla musica dal Fondo Unico per lo spettacolo, di seguito definito "Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana, e consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura musicale, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
b) promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale;
e) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;
f) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative musicali nelle aree meno servite;
h) sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito "Ministro", con decreto avente efficacia triennale, sentita la Commissione consultiva per la musica, di seguito definita "Commissione" e tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio, delle quote di risorse assegnate nel triennio precedente e del numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo:
a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori musicali di cui al Capo II;
b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai soggetti di cui al Capo III;
c) una quota delle risorse da riservare, ad ulteriori attività musicali, secondo quanto stabilito dall'articolo 16.
3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro può provvedere alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attività liriche, concertistiche, corali, di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival, i concorsi,
(( i concorsi a premi, ))
le attività di complessi bandistici.