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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2002, n. 32

Regolamento di attuazione della direttiva 1999/90/CEE, che modifica la direttiva 90/539/CEE, in materia di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova.

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Testo in vigore dal: 29-3-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  92/65/CEE  del Consiglio, del 13 luglio 1992,
relativa  alle norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella
Comunita'  di  animali,  sperma,  ovuli  ed embrioni non soggetti per
quanto  riguarda  le  condizioni di polizia sanitaria, alle normative
comunitarie  specifiche  di  cui  all'allegato  A,  sezione  I, della
direttiva  90/425/CEE,  ed  in  particolare  l'articolo  7,  parte B,
secondo capoverso, che modifica l'articolo 2, secondo comma, punto 1,
della direttiva 90/539/CEE;
  Vista la direttiva 1999/90/CEE del Consiglio, del 15 novembre 1999,
che  modifica  la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia
sanitaria  per  gli  scambi  intracomunitari  e  le  importazioni  in
provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova;
  Visti gli articoli 4 e 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
  Visto l'articolo 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n.
587, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 90/539/CEE,
relativa   alle   norme   di   polizia  veterinaria  per  gli  scambi
intracomunitari  e  le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di
pollame e uova da cova;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 aprile 1998, n. 221,
recante  regolamento  di  attuazione  della direttiva 93/120/CEE, che
modifica la direttiva 90/539/CEE;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisito  il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 febbraio 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro della salute;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),  dopo le parole: "e
pernici"  sono  aggiunte  le seguenti: "nonche' gli uccelli corridori
(ratiti),";
    b)  all'articolo  11,  dopo  il  comma 3 e' aggiunto, in fine, il
seguente:
  "3-bis.  Le  disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano
alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti.";
    c) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Le  spedizioni  di pollame e uova da cova verso Stati membri o
regioni  di Stati membri ai quali in sede comunitaria e' riconosciuto
il  regime  di zona di non vaccinazione in relazione alla malattia di
Newcastle  devono  essere  effettuate  nel  rispetto  delle  seguenti
prescrizioni:
    a)  le  uova  da  cova  devono  provenire  da branchi che, in via
alternativa:
      1) non sono vaccinati;
      2) sono vaccinati con vaccino inattivato;
      3) sono vaccinati con vaccino vivo, purche' la vaccinazione sia
stata effettuata almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova
da cova;
    b) i pulcini di un giorno, incluso il pollame per la fornitura di
selvaggina  da  ripopolamento,  devono non essere vaccinati contro la
malattia di Newcastle e provenire da:
      1)  uova  da  cova  che  soddisfano  le  condizioni di cui alla
lettera a);
      2)  oltre  a  quanto previsto al numero 1), un incubatoio i cui
metodi  di lavoro garantiscono che le uova in questione sono incubate
in  tempi  e  luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non
soddisfano le condizioni di cui alla lettera a);
    c) il pollame riproduttore e da reddito deve:
      1) non essere vaccinato contro la malattia Newcastle;
      2)  oltre  a quanto previsto al numero 1), essere stato isolato
in  un'azienda  o  in  una  stazione  di quarantena controllata da un
veterinario ufficiale, per quattordici giorni prima della spedizione.
In  tale  azienda  o stazione di quarantena nessun volatile che vi si
trovi  deve  essere  vaccinato  contro  la  malattia di Newcastle nei
ventuno  giorni  precedenti  la  spedizione  e durante questo periodo
nessun  volatile  diverso  da quelli che fanno parte della spedizione
deve  esservi  stato  introdotto;  inoltre, nessuna vaccinazione puo'
essere praticata nelle stazioni di quarantena;
      3)   essere   stato  sottoposto,  nei  quattordici  giorni  che
precedono  la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo,
con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia
di Newcastle, secondo modalita' stabilite in sede comunitaria;
    d) il pollame da macellazione deve provenire da branchi che:
      1) se non vaccinati contro la malattia di Newcastle, rispettano
la prescrizione di cui al numero 3) della lettera c);
      2)  se vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni
che  precedono  la  spedizione,  ad  un  controllo effettuato ai fini
dell'isolamento   del  virus  della  malattia  di  Newcastle  secondo
modalita' stabilite in sede comunitaria.";
    d) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
  "Art.  21-bis.  -  1.  Sulla base delle decisioni della Commissione
europea,  adottate  secondo la procedura di cui all'articolo 32 della
direttiva  90/539/CEE,  il pollame, le uova da cova ovvero il pollame
ottenuto  da  uova  da cova importate, possono essere assoggettati, a
misure  di  quarantena  o d'isolamento per un periodo non superiore a
due mesi.
  2.  Le  importazioni  di  pollame  e uova da cova non conformi alle
prescrizioni  di  cui  al presente Capo III possono essere effettuate
solo  sulla  base  di  decisioni  della Commissione europea, adottate
secondo   la   procedura  di  cui  all'articolo  32  della  direttiva
90/539/CEE  e  nel  rispetto  delle  specifiche  prescrizioni da essa
fissate.".
  2.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione  il presente decreto si applica, per le regioni e
province  autonome  che  non abbiano ancora provveduto al recepimento
della direttiva 1999/90/CE, sino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 5 marzo 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 33
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   87   della   Costituzione  della  Repubblica
          italiana cosi' recita:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello  Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
          messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere
          e  ne  fissa  la prima riunione. Autorizza la presentazione
          alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
          Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
          e  i  regolamenti.  Indice  il referendum popolare nei casi
          previsti  dalla  Costituzione.  Nomina,  nei  casi indicati
          dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i
          rappresentanti    diplomatici,    ratifica    i    trattati
          internazionali,  previa,  quando  occorra, l'autorizzazione
          delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il
          Consiglio  supremo  di  difesa costituito secondo la legge,
          dichiara  lo  stato  di  guerra  deliberato  dalle  Camere.
          Presiede  il  Consiglio  superiore della magistratura. Puo'
          concedere   grazia  e  commutare  le  pene.  Conferisce  le
          onorificenze della Repubblica.".
              - La  direttiva 13 luglio 1992, n. 92/65/CEE pubblicata
          nella G.U.C.E. 14 settembre 1992, n. L 268, reca:
              "Direttiva del Consiglio che stabilisce norme sanitarie
          per  gli  scambi  e  le  importazioni  nella  Comunita'  di
          animali,  sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto
          riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative
          comunitarie  specifiche  di  cui all'allegato A, sezione I,
          della direttiva 90/425/CEE.".
              - La direttiva 26 giugno 1990, n. 90/425/CEE pubblicata
          nella G.U.C.E. 18 agosto 1990, n. L 224, reca:
              "Direttiva   del   Consiglio   relativa   ai  controlli
          veterinari    e   zootecnici   applicabili   negli   scambi
          intracomunitari  di  taluni  animali  vivi  e  prodotti  di
          origine  animale, nella prospettiva della realizzazione del
          mercato interno.".
              - La   direttiva   15 ottobre   1990,   n.   90/539/CEE
          pubblicata nella G.U.C.E. 31 ottobre 1990, n. L 303, reca:
              "Direttiva del Consiglio relativa alle norme di polizia
          sanitaria  per gli scambi intracomunitari e le importazioni
          in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.".
              - La   direttiva   15 novembre   1999,  n.  1999/90/CEE
          pubblicata nella G.U.C.E. 23 novembre 1999, n. L 300, reca:
              "Direttiva  del  Consiglio  che  modifica  la direttiva
          90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli
          scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai
          Paesi terzi di pollame e uova da cova.".
              -   La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali
          sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
          comunitario  di  esecuzione  degli obblighi comunitari. Gli
          articoli 4 e 5 cosi' recitano:
              "Art.  4  (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle
          materie  gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla
          legge,   le   direttive  possono  essere  attuate  mediante
          regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria.
              2.  Il  Governo  presenta  alle  Camere, in allegato al
          disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per
          l'attuazione  delle  quali  chiede  l'autorizzazione di cui
          all'art. 3, lettera c).
              3.  Se  le  direttive  consentono scelte in ordine alle
          modalita'  della  loro  attuazione o se si rende necessario
          introdurre  sanzioni penali o amministrative od individuare
          le   autorita'   pubbliche   cui   affidare   le   funzioni
          amministrative   inerenti  alla  applicazione  della  nuova
          disciplina,   la   legge   comunitaria  detta  le  relative
          disposizioni.
              4.   Se   la   legge   comunitaria  lo  dispone,  prima
          dell'emanazione  del  regolamento,  lo schema di decreto e'
          sottoposto  al  parere  delle  Commissioni permanenti della
          Camera   dei   deputati   e  del  Senato  della  Repubblica
          competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine
          di   quaranta  giorni  dalla  comunicazione.  Decorso  tale
          termine,  i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
          parere.
              5.  Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le
          procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          o   del  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
          comunitarie  da lui delegato, entro quattro mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della legge comunitaria. In questa
          ipotesi  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  deve essere
          espresso  entro  quaranta  giorni  dalla richiesta. Decorso
          tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
          detto parere.
              6.  La  legge comunitaria provvede in ogni caso a norma
          dell'art.  3,  lettera b), ove l'attuazione delle direttive
          comporti:
                a) l'istituzione   di   nuovi   organi   o  strutture
          amministrative;
                b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
              7.   Restano   salve   le  disposizioni  di  legge  che
          consentono,  per  materie  particolari,  il  recepimento di
          direttive mediante atti amministrativi.
              8. (Comma abrogato).
              "Art.  5  (Attuazioni  modificative). - 1. Fermo quanto
          previsto  dall'art.  20 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
          la  legge  comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di
          ciascuna  modifica  delle  direttive  da  attuare  mediante
          regolamento  a  norma  dell'art.  4,  si  provveda  con  la
          procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
              2.  Le  disposizioni  del  comma  1  e dell'art. 4 sono
          applicabili,  ove  occorra,  anche  per  l'attuazione degli
          altri  provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1,
          lettera a).".
              - La legge 19 febbraio 1992, n. 142 reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita' europee (legge comunitaria per
          il 1991)". L'art. 3 cosi' recita:
              "Art.  3  (Attuazione  di  direttive comunitarie in via
          regolamentare).  -  1. Il Governo e' autorizzato ad attuare
          in  via  regolamentare,  a norma degli articoli 3, comma 1,
          lettera  c),  e  4  della  legge  9 marzo  1989,  n. 86, le
          direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato C alla
          presente  legge,  applicando anche il disposto dell'art. 5,
          comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.".
              - Il decreto ministeriale 29 aprile 1998, n. 221, reca:
          "Regolamento  recante  norme  di attuazione della direttiva
          93/120/CE  che  modifica  la  direttiva 90/539/CEE relativa
          alle   norme   di   polizia   sanitaria   per   gli  scambi
          intracomunitari  e  le importazioni in provenienza da Paesi
          terzi di pollame e di uova da cova.".
          Note all'art. 1:
              - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 marzo
          1993,  n.  587, reca: "Regolamento recante attuazione della
          direttiva   90/539/CEE   relativa  alle  norme  di  polizia
          veterinaria   per   gli   scambi   intercomunitari   e   le
          importazioni  in  provenienza  dai Paesi terzi di pollame e
          uova  da  cova.  Si riporta il testo degli articoli 2, 11 e
          12, come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  2.  - 1. Per veterinario ufficiale e Paese terzo
          valgono  le  definizioni  di  cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 1 marzo 1992, n. 23.
              2. Inoltre si intende per:
                a) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche,
          quaglie,  piccioni,  fagiani e pernici, nonche' gli uccelli
          corridori (ratiti), allevati o tenuti in cattivita' ai fini
          della  riproduzione, della produzione di carne o di uova da
          consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;
                b) uova  da cova: le uova prodotte dai volatili quali
          definiti alla lettera a), destinate all'incubazione;
                c) pulcini  di un giorno: tutti i volatili di meno di
          settantadue ore che non sono stati ancora nutriti. Tuttavia
          le  anatre  di  Barberia  (Cairina moschata) o i rispettivi
          ibridi possono essere nutriti;
                d) pollame  riproduttore:  i  volatili di settantadue
          ore o piu', destinati alla produzione di uova da cova;
                e) pollame  da reddito: i volatili di settantadue ore
          o  piu',  allevati  per la produzione di carne o di uova da
          consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;
                f) pollame   da  macellazione:  i  volatili  condotti
          direttamente  al macello per essere abbattuti entro il piu'
          breve  tempo  e  comunque  entro  settantadue  ore dal loro
          arrivo;
                g) branco:  l'insieme  dei  volatili  di uguale stato
          sanitario,  tenuti  in  uno  stesso  locale o recinto e che
          costituiscono  un'unita'  epidemiologica. Per il pollame in
          batteria  il branco comprende tutti i volatili che dividono
          lo stesso ambiente;
                h) azienda:  un  impianto  -  che  puo' includere uno
          stabilimento - utilizzato per l'allevamento o la detenzione
          di pollame riproduttore o da reddito;
                i) stabilimento:  l'impianto  o una parte di impianto
          situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori
          d'attivita':
                  1)  stabilimento  di  selezione: lo stabilimento la
          cui  attivita'  consiste  nella  produzione di uova da cova
          destinate alla produzione di pollame riproduttore;
                  2) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento
          la  cui attivita' consiste nella produzione di uova da cova
          destinate alla produzione di pollame da reddito;
                  3)  stabilimento d'allevamento: lo stabilimento per
          l'allevamento    del   pollame   riproduttore,   ossia   lo
          stabilimento la cui attivita' consiste nell'allevamento del
          pollame   riproduttivo  prima  dello  stadio  riproduttivo,
          nonche'  lo  stabilimento  per l'allevamento del pollame da
          reddito,  ossia  lo  stabilimento la cui attivita' consiste
          nell'allevamento  del pollame ovaiolo prima dello stadio di
          produzione delle uova;
                  4)  incubatoio:  lo  stabilimento  la cui attivita'
          consiste nell'incubazione o schiusa di uova da cova e nella
          fornitura di pulcini di un giorno;
                l) veterinario abilitato: il veterinario che sotto la
          responsabilita' della competente unita' veterinaria applica
          in uno stabilimento i controlli del presente regolamento;
                m) laboratorio        riconosciuto:        l'istituto
          zooprofilattico sperimentale competente per territorio;
                n) visita   sanitaria:   la   visita  effettuata  dal
          veterinario  ufficiale  o  dal  veterinario  abilitato, per
          procedere  all'esame  dello  stato  sanitario  di  tutto il
          pollame di uno stabilimento;
                o) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le
          malattie indicate nell'allegato V;
                p) focolaio: il focolaio secondo la definizione della
          ordinanza   del  Ministro  della  sanita'  6 ottobre  1984,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 279 del 10 ottobre
          1984;
                q) (lettera   abrogata   dell'art.   1   del  decreto
          ministeriale 29 aprile 1998, n. 221);
                r) quarantena:  installazione  in  cui  il pollame e'
          tenuto  in  completo  isolamento, senza contatto diretto od
          indiretto  con  altri  volatili,  per esservi sottoposto ad
          un'osservazione  prolungata  e  per  subirvi varie prove di
          controllo    nei    confronti   delle   malattie   indicate
          nell'allegato V;
                s) macellazione sanitaria: l'operazione attraverso la
          quale  vengono  abbattuti  e  distrutti,  con  le  garanzie
          sanitarie  opportune,  compresa  la  disinfezione,  tutti i
          volatili  infetti o sospetti d'infezione, e distrutti tutti
          i prodotti infetti o sospetti di contaminazione.".
              "Art.  11. - I requisiti di cui agli articoli da 5 a 10
          e  15  non  si  applicano  agli  scambi  intracomunitari di
          pollame  e  uova  da  cova,  qualora  si  tratti di piccole
          partite comprendenti meno di 20 unita'.
              2.  Il  pollame  e  le  uova  da cova di cui al comma 1
          devono  comunque, al momento della spedizione, provenire da
          branchi:
                a) che siano rimasti nel territorio comunitario dalla
          schiusa o da almeno tre mesi;
                b) esenti,  al  momento  della spedizione, da sintomi
          clinici di malattie contagiose del pollame;
                c) che,  se  vaccinati,  soddisfano  le condizioni di
          vaccinazione fissate nell'allegato III;
                d) non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria
          applicabile al pollame;
                e) situati  al  di  fuori  da  una zona soggetta, per
          motivi  di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi
          alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di
          una malattia alla quale il pollame e' sensibile;
                f) (lettera   abrogata   dall'art.   1   del  decreto
          ministeriale 29 aprile 1998, n. 221).
              3.  Nel  mese  che  precede la loro spedizione tutto il
          pollame  della spedizione deve essere stato sottoposto, con
          esito  negativo,  alle prove sierologiche per la ricerca di
          anticorpi  della  salmonella  pullorum  e  della salmonella
          gallinarum conformemente all'allegato II, capitolo III. Per
          le  uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che
          precedono  la  spedizione  il  branco d'origine deve essere
          sottoposto  a  prove  sierologiche  per  la  ricerca  della
          salmonella  pullorum e della salmonella gallinarum, tali da
          consentire di individuare con un grado di affidabilita' del
          95% un'infezione avente una prevalenza del 5%.
              3-bis.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
          applicano  alle partite contenenti ratiti o uova da cova di
          ratiti.
              Art.  12.  - 1. Le spedizioni di pollame e uova da cova
          verso  Stati  membri  o regioni di Stati membri ai quali in
          sede  comunitaria  e' riconosciuto il regime di zona di non
          vaccinazione in relazione alla malattia di Newcastle devono
          essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
                a) le  uova  da cova devono provenire da branchi che,
          in via alternativa:
                  1) non sono vaccinati;
                  2) sono vaccinati con vaccino inattivato;
                  3)  sono  vaccinati  con  vaccino  vivo, purche' la
          vaccinazione  sia  stata  effettuata  almeno  trenta giorni
          prima della raccolta delle uova da cova;
                b) i  pulcini di un giorno, incluso il pollame per la
          fornitura di selvaggina da ripopolamento, devono non essere
          vaccinati contro la malattia di Newcastle e provenire da:
                  1) uova da cova che soddisfano le condizioni di cui
          alla lettera a);
                  2)  oltre  a  quanto  previsto  al  numero  1),  un
          incubatoio  i cui metodi di lavoro garantiscono che le uova
          in  questione sono incubate in tempi e luoghi completamente
          diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni
          di cui alla lettera a);
                c) il pollame riproduttore e da reddito deve:
                  1)   non   essere   vaccinato  contro  la  malattia
          Newcastle;
                  2)  oltre  a  quanto  previsto al numero 1), essere
          stato isolato in un'azienda o in una stazione di quarantena
          controllata  da  un  veterinario ufficiale, per quattordici
          giorni  prima  della spedizione. In tale azienda o stazione
          di  quarantena  nessun volatile che vi si trovi deve essere
          vaccinato  contro  la  malattia  di  Newcastle  nei ventuno
          giorni  precedenti  la  spedizione e durante questo periodo
          nessun  volatile  diverso  da  quelli che fanno parte della
          spedizione  deve esservi stato introdotto; inoltre, nessuna
          vaccinazione   puo'  essere  praticata  nelle  stazioni  di
          quarantena;
                  3)  essere stato sottoposto, nei quattordici giorni
          che  precedono  la  spedizione,  a un controllo sierologico
          rappresentativo,  con esito negativo, ai fini della ricerca
          di anticorpi della malattia di Newcastle, secondo modalita'
          stabilite in sede comunitaria;
                d) il  pollame  da  macellazione  deve  prevenire  da
          branchi che:
                  1)   se   non   vaccinati  contro  la  malattia  di
          Newcastle,  rispettano  la prescrizione di cui al numero 3)
          della lettera c);
                  2)   se   vaccinati,  sono  stati  sottoposti,  nei
          quattordici  giorni  che  precedono  la  spedizione,  ad un
          controllo  effettuato  ai  fini  dell'isolamento  del virus
          della  malattia di Newcastle secondo modalita' stabilite in
          sede comunitaria.";
                d) dopo l'art. 21 e' inserito il seguente:
              "Art.  21-bis.  -  1.  Sulla base delle decisioni della
          Commissione  europea,  adottate secondo la procedura di cui
          all'art. 32 della direttiva 90/539/CEE, il pollame, le uova
          da  cova  ovvero  il  pollame  ottenuto  da  uova  da  cova
          importate,   possono   essere  assoggettati,  a  misure  di
          quarantena  o  d'isolamento  per un periodo non superiore a
          due mesi.
              2.  Le  importazioni  di  pollame  e  uova  da cova non
          conformi  alle  prescrizioni  di  cui  al presente Capo III
          possono  essere  effettuate  solo  sulla  base di decisioni
          della Commissione europea, adottate secondo la procedura di
          cui  all'art.  32 della direttiva 90/539/CEE e nel rispetto
          delle specifiche prescrizioni da essa fissate.
              2.  Ai  fini del riconoscimento dello status di zona di
          non  vaccinazione  per l'intero territorio nazionale o solo
          per alcune regioni di esso, il Ministero della sanita' puo'
          presentare  in  sede  comunitaria  un  programma contenente
          anche  le  garanzie  complementari generali o specifiche da
          richiedere negli scambi intracomunitari.".
              - L'art.   117   della  Costituzione  della  Repubblica
          italiana cosi' recita:
              "Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.".