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REGIO DECRETO 12 dicembre 1901, n. 552

Per il conferimento dei posti d'ingegnere e di aiutante di ultima classe nel personale degli Uffici tecnici di finanza. (001U0552)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-1-1902 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Regolamento per il personale degli Uffici finanziari e per l'ordinamento degli Uffici esecutivi, approvato con R. decreto 29 agosto 1897, n. 512;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Sentito

il Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

All'articolo 246 del Regolamento per il personale degli Uffici finanziari e per l'ordinamento degli Uffici esecutivi, approvato con R. decreto 29 agosto 1897, n. 512, è sostituito il seguente:

«Art. 246.

«I posti d'ingegnere e di aiutante di ultima classe nel ruolo del personale degli Uffici tecnici di finanza possono essere conferiti, senza esame, rispettivamente agli ingegneri ed ai geometri straordinari del catasto, degli Uffici tecnici di finanza e dei canali Cavour, che si trovino in servizio attivo da tre anni almeno e che abbiano sostenuto, con esito favorevole, gli esami di concorso o di idoneità».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

Carcano.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.