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REGIO DECRETO 14 novembre 1901, n. 466

Sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri. (001U0466)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 16-11-1901
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto 25 agosto 1876, n. 3289 (serie 2ª); 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono sottoposti al Consiglio dei Ministri i seguenti oggetti: 
 
    1. le questioni d' ordine pubblico e di alta amministrazione; 
 
    2. tutti i disegni di legge da presentarsi al  Parlamento  ed  il
ritiro dei progetti gia' presentati; 
 
    3. la prelevazione di somme dal fondo di riserva  per  le  «spese
impreviste» e la loro iscrizione ai vari capitoli del  bilancio  o  a
capitoli nuovi, quando non sieda il Parlamento; 
 
    4.  la  determinazione  e  variazione  delle   attribuzioni   dei
Ministeri e in generale tutti i progetti di decreti organici; 
 
    5. le proposte di trattati, le  questioni  d'interpretazione  dei
trattati vigenti e le questioni internazionali in generale; 
 
    6. le petizioni che dal Parlamento siano inviato al Consiglio dei
Ministri; 
 
    7. i decreti da emanarsi dal Governo in  adempimento  di  mandato
del  potere  legislativo;  i   Regolamenti   generali   di   pubblica
amministrazione e  ogni  altro  Regolamento  per  l'esecuzione  delle
leggi; tutti gli affari per cui debba  provvedersi  mediante  decreto
Reale con precedente parere del Consiglio di Stato, quante  volte  il
Ministro competente non intenda uniformarsi a tale parere; 
 
    8. la risoluzione dei  conflitti  di  competenza  fra  i  diversi
Ministeri e la decisione delle questioni di competenza mista fra piu'
Ministeri,  quando  i  Ministri  non  si  accordino  sulla   relativa
determinazione; 
 
    9. la risoluzione delle questioni  di  precedenza  fra  le  varie
cariche pubbliche; 
 
    10. le proposte di scioglimento dei Consigli generali dei  Banchi
di Napoli e di Sicilia; 
 
    11. le richieste motivate di registrazione con riserva alla Corte
dei Conti; 
 
    12. le proposte di estradizione da  farsi  ai  Governi  esteri  o
fatte da essi, e l'espulsione degli stranieri nei casi  indicati  dal
capoverso dell'articolo 90 della legge di pubblica sicurezza; 
 
    13. le proposte concernenti le sedi vescovili e arcivescovili  di
R. patronato, e quelle concernenti l'exequalur per  la  provvista  di
tutti i benefici maggiori, e cosi' pure ogni questione attinente alle
relazioni della potesta' civile con le autorita' ecclesiastiche; 
 
    14. tutte le altre  determinazioni  specificamente  riserbate  al
Consiglio dei Ministri dalle leggi e dai Regolamenti.