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REGIO DECRETO 28 luglio 1901, n. 387

Approvante il Testo unico della legge sulla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai. (001U0387)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
Testo in vigore dal:  6-9-1901 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'articolo 15 della legge 7 luglio 1901, n. 322, che concede al Nostro Governo la facoltà di coordinare in un Testo unico le disposizioni della legge stessa e quelle della legge 17 luglio 1898, n. 350;
Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato ad interim dell'Agricoltura, Industria e Commercio; Sentito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito Testo unico di legge sulla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.