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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 2001, n. 429

Regolamento recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate in attuazione dell'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2018)
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Testo in vigore dal: 13-12-2001
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visto  in particolare l'articolo 127-bis, comma 8, del citato testo
unico,  introdotto  dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge
21 novembre   2000,   n.   342,  il  quale  prevede  l'emanazione  di
disposizioni  attuative  con  decreto  del Ministro delle finanze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
  Visto  l'articolo  1,  comma 2, della citata legge n. 342 del 2000,
che  prevede  che  con  il  predetto  decreto sono altresi' stabiliti
modalita'  e  termini  per  l'interpello  da parte delle imprese gia'
operanti nei Paesi con regime fiscale privilegiato;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze  ed  il relativo trasferimento di funzioni gia' attribuite al
Ministero delle finanze;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi all'adunanza del 22 ottobre 2001;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
inviata  a  norma  dell'articolo 17,  comma 3, della legge n. 400 del
1988, con nota n. 3-13525 del 7 novembre 2001;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Presupposti    di   applicazione   delle   disposizioni   concernenti
       l'imputazione dei redditi di imprese estere partecipate
  1.  I  redditi  conseguiti da imprese, societa' o enti, residenti o
localizzati  in  Stati  o  territori con regime fiscale privilegiato,
controllati,  direttamente  o  indirettamente, anche tramite societa'
fiduciarie o per interposta persona, da persone fisiche o da soggetti
di  cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, anche non titolari di
reddito  d'impresa,  residenti  in  Italia, sono imputati ai soggetti
partecipanti  residenti,  a  norma  dell'articolo  127-bis del citato
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  e  delle disposizioni del
presente  decreto.  Se il soggetto controllato non residente opera in
detti  Stati  o  territori  per il tramite di stabili organizzazioni,
tali  disposizioni  si  applicano  con riferimento ai redditi ad esse
riferibili.
  2.  Si considerano residenti o localizzati in Stati o territori con
regime  fiscale  privilegiato, cosi' come individuati dai decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo
127-bis,  comma  4,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917, le imprese, le societa' o gli enti ammessi comunque a
fruire di tale regime.
  3. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al
comma 1, si applicano, anche nei confronti dei soggetti diversi dalle
societa'  commerciali, i criteri indicati nell'articolo 2359, primo e
secondo  comma,  del  codice  civile e rileva la situazione esistente
alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  o  periodo  di gestione del
soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche
si  tiene  conto  anche  dei  voti  spettanti  ai  familiari  di  cui
all'articolo  5,  comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  si  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il testo dell'art. 127-bis, comma 8, del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e',
          riportato nelle note all'art. 1.
          Note alle premesse:
              -  Il  comma  3  dell'art.  17  della legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
              -  Il testo dell'art. 127-bis, comma 8, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e'
          riportato nelle note all'art. 1.
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art.  2  (Ministeri).  - 1. A decorrere dalla prossima
          legislatura, i Ministeri sono i seguenti:
                1. Ministero degli affari esteri;
                2. Ministero dell'interno;
                3. Ministero della giustizia;
                4. Ministero della difesa;
                5. Ministero dell'economia e delle finanze;
                6. Ministero delle attivita' produttive;
                7. Ministero delle politiche agricole e forestali;
                8.   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                9. Ministero delle infrastrutture dei trasporti;
                10.  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali;
                11.  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca;
                12. Ministero per i beni e le attivita' culturali.
              2.  I  Ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,    nonche'    per   mezzo   delle   agenzie
          disciplinate  dal presente decreto legislativo, le funzioni
          di  spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le aree
          funzionali   indicate   per  ciascuna  amministrazione  dal
          presente  decreto,  nel  rispetto  degli obblighi derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea.
              3.  Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
          riferimento  alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
          relativa responsabilita'.
              4.   I   Ministeri   intrattengono,  nelle  materie  di
          rispettiva  competenza,  i  rapporti con l'Unione europea e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore,  fatte  salve  le  competenze  del Ministero degli
          affari esteri".
              "Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali".
          Note all'art. 1:
              -  Si  trascrive il testo vigente degli articoli 5, 87,
          comma   1,  127-bis),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, recante approvazione
          del testo unico sulle imposte dei redditi:
              "Art.  5  (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
              2.  Le  quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore  all'inizio  del  periodo d'imposta; se il valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
              3. Ai fini delle imposte sui redditi:
                a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) le   associazioni   senza  personalita'  giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
                d)   si   considerano  residenti  le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell'amministrazione o
          l'oggetto  principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
          principale  e' determinato in base all'atto costitutivo, se
          esistente  in forma di atto pubblico o di scrittura privata
          autenticata,   e,   in   mancanza,  in  base  all'attivita'
          effettivamente esercitata.
              4.  I  redditi  delle imprese familiari di cui all'art.
          230-bis   del   codice   civile,   limitatamente   al   49%
          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua   quota  di  partecipazione  agli  utili.  La  presente
          disposizione si applica a condizione:
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro   effettivamente   prestato   nell'impresa  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
                c) che   ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
              5.  Si  intendono  per familiari, ai fini delle imposte
          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
          gli affini entro il secondo grado.".
              "Art.   87  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
                b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) gli   enti   pubblici  e  privati,  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel  territorio  dello Stato, che non
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
                d) le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato".
              "Art.  127-bis  (Disposizioni  in  materia  di  imprese
          estere  partecipate).  -  1.  Se  un  soggetto residente in
          Italia   detiene,   direttamente  o  indirettamente,  anche
          tramite  societa'  fiduciarie  o per interposta persona, il
          controllo  di una impresa, di una societa' o di altro ente,
          residente  o  localizzato  in  Stati o territori con regime
          fiscale  privilegiato,  i  redditi  conseguiti dal soggetto
          estero   partecipato   sono  imputati,  a  decorrere  dalla
          chiusura  dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto
          estero  partecipato,  ai  soggetti residenti in proporzione
          alle  partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si
          applicano  anche  per  le  partecipazioni  in  soggetti non
          residenti   relativamente  ai  redditi  derivanti  da  loro
          stabili  organizzazioni  assoggettati  ai  predetti  regimi
          fiscali privilegiati.
              2.  Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano alle
          persone  fisiche  residenti  e  ai  soggetti  di  cui  agli
          articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
              3.   Ai   fini  della  determinazione  del  limite  del
          controllo  di  cui  al  comma 1, si applica l'art. 2359 del
          codice   civile,  in  materia  di  societa'  controllate  e
          societa' collegate.
              4.  Si  considerano  privilegiati  i  regimi fiscali di
          Stati  o  territori  individuati,  con decreti del Ministro
          delle  finanze  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in
          ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a
          quello  applicato  in Italia, della mancanza di un adeguato
          scambio   di   informazioni   ovvero   di   altri   criteri
          equivalenti.
              5.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano se il
          soggetto  residente  dimostra  che la societa' o altro ente
          non  residente  svolga un'effettiva attivita' industriale o
          commerciale,  come  sua principale attivita', nello Stato o
          nel  territorio  nel quale ha sede; o dimostra altresi' che
          dalle  partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare
          i  redditi  in  Stati  o territori in cui sono sottoposti a
          regimi  fiscali  privilegiati di cui al comma 4. Per i fini
          di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare
          preventivamente  l'amministrazione  finanziaria,  ai  sensi
          dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
          statuto dei diritti del contribuente.
              6.  I  redditi  del soggetto non residente, imputati ai
          sensi  del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata
          con  l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del
          soggetto  residente  e,  comunque,  non inferiore al 27 per
          cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni
          del  titolo  I, capo VI, nonche' degli articoli 96, 96-bis,
          102,  103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui
          agli  articoli  54,  comma  4,  e 67, comma 3. Dall'imposta
          cosi'  determinata  sono  ammesse  in  detrazione, ai sensi
          dell'art.   15,  le  imposte  pagate  all'estero  a  titolo
          definitivo.
              7.  Gli  utili  distribuiti,  in  qualsiasi  forma, dai
          soggetti  non  residenti  di  cui al comma 1 non concorrono
          alla  formazione  del  reddito  dei soggetti residenti fino
          all'ammontare  del  reddito  assoggettato  a tassazione, ai
          sensi   del   medesimo   comma   1,  anche  negli  esercizi
          precedenti.  Le  imposte pagate all'estero, sugli utili che
          non  concorrono  alla  formazione  del reddito ai sensi del
          primo   periodo   del   presente  comma,  sono  ammesse  in
          detrazione, ai sensi dell'art. 15, fino a concorrenza delle
          imposte  applicate  ai  sensi  del comma 6, diminuite degli
          importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo
          del predetto comma.
              8.  Con  decreto del Ministro delle finanze, da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  sono  stabilite  le  disposizioni  attuative  del
          presente articolo.".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 2359 del
          codice civile:
              "Art.  2359 (Societa' controllate e societa' collegate)
          - Sono considerate societa' controllate:
                1)  le  societa'  in  cui  un'altra  societa' dispone
          della maggioranza   dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".