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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2001, n. 314

Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonchè per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2024)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  12-1-2025
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5o della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 92 e n. 112-septies;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ed in particolare gli articoli 39, commi 3o e 4o, 45, 46, 47, 48, 49;
Visti i decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1988, n. 152, e in data 20 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1988, n. 151;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, ed in particolare l'articolo 8, comma 3;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ed in particolare l'articolo 2, comma 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle compententi Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

(( (Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi).))
((
1. Il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, riguardanti:
a) la classificazione delle lavorazioni;
b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti))