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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 maggio 2001, n. 273

Criteri per il finanziamento di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  25-7-2001

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed in particolare l'articolo 16 che autorizza la spesa di tre miliardi di lire, per il finanziamento di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi ai consumatori e utenti, compresi quelli della pubblica amministrazione;
Visto che il medesimo articolo 16 della legge 5 marzo 2001, n. 57, citata prevede che con decreto del Ministro dell'industria sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi, nonché le modalità ed i termini di presentazione dei relativi progetti;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 102/01, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri rilasciato con nota n. 31890/4.13.131 del 22 maggio 2001, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Soggetti beneficiari
1. Ai fini dell'ammissibilità ai benefici previsti dall'articolo 16 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le associazioni dei consumatori e degli utenti devono risultare iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dal momento della presentazione della domanda fino alla data di presentazione del rendiconto finale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti".
- Il testo dell'art. 16 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) è il seguente:
"Art. 16 (Agevolazioni per l'informazione al consumatore). - 1. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per il finanziamento fino alla misura del 70 per cento, di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi a consumatori e utenti compresi quelli della pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità ed i termini di presentazione dei relativi progetti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 30 luglio 1998, n. 281:
"Art. 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (7/a).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "Regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 16 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5, della legge 30 luglio 1998, n. 281, è riportato nelle note alle premesse.