stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 19 luglio 2001, n. 294

Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonchè prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-7-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 agosto 2001, n. 339 (in G.U. 30/08/2001, n.201).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal: 20-7-2001
al: 30-8-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 28 febbraio 2001, n. 27, recante proroga
della  partecipazione  italiana  a  missioni  internazionali di pace,
nonche' dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;
  Visto  il  decreto-legge  28  agosto  2000, n. 239, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre 2000, n. 305, concernente il
completamento  dei  programmi  italiani  a  sostegno  delle  Forze di
polizia albanesi;
  Vista  la  Risoluzione n. 1320 emessa in data 15 settembre 2000 dal
Consiglio  di  sicurezza  dell'ONU  che  autorizza  lo spiegamento in
Etiopia  ed  Eritrea  di una forza multinazionale di pace, al fine di
assicurare il rispetto degli accordi conclusi tra i due Stati;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni    volte    ad   assicurare   la   continuazione   della
partecipazione  dei contingenti italiani alle missioni internazionali
di pace in corso;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 28 giugno e dell'11 luglio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  della  difesa,  dell'interno  e  degli  affari  esteri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                Proroga della partecipazione italiana
                  a missioni internazionali di pace
  1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del
decreto-legge   29   dicembre   2000,   n.   393,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio 2001, n. 27, relativo alla
partecipazione  di  personale  militare  e  civile alle operazioni in
Macedonia,  in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo,
a  Hebron,  in  Etiopia  ed Eritrea, e' prorogato fino al 31 dicembre
2001.  Fino  alla  stessa  data  e'  prorogata  la partecipazione del
personale  della  Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in
Kosovo  di  cui  all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio
2000,  n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000,
n. 44.
  2.  Limitatamente  ai  giorni  di  permanenza nel territorio ovvero
nelle  acque  territoriali  dei  Paesi  teatro  delle  operazioni, al
personale  di  cui al comma 1 e' corrisposta l'indennita' di missione
prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90
per  cento  per  tutta  la  durata  del  periodo. Detta indennita' e'
corrisposta  dal 1 luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla base dei
cambi registrati nel periodo 1 gennaio-31 maggio 2001.
  3.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 2, si applicano le seguenti
disposizioni:
    a)  l'articolo  1,  comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n.
110,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n.
186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia
ed in Albania;
    b)  gli  articoli  3-bis,  commi  3  e  4, 3-quater, commi 2 e 3,
3-quinquies,   comma   2,   3-sexies,   comma   2,  e  3-septies  del
decreto-legge  28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa
alle  missioni  internazionali  nei territori della ex Jugoslavia, in
Albania e a Hebron;
    c)  l'articolo  2,  commi  2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno
1999,  n.  180,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 agosto
1999,  n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in
Kosovo  ed  in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del
comma 1;
    d)  gli  articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228;
    e)  le  disposizioni  di  cui  alle  lettere c) e d), fatto salvo
quanto  disposto  dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n.
941,  in materia di riduzione delle indennita' nel caso di contributi
e  sovvenzioni  da  parte  di  organismi internazionali, al personale
militare  che  partecipa  alla  missione  internazionale  di  pace in
Etiopia ed Eritrea.
  4.  Per  le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1,
il  Ministero  della  difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed
urgenza,  anche  in  deroga alle vigenti disposizioni di contabilita'
generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia, entro un limite complessivo di lire 5.000 milioni, a valere
sullo  stanziamento di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze
di  esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di
acquisizione  di apparati di comunicazione per le attivita' aeree del
settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.