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DECRETO-LEGGE 25 maggio 2001, n. 192

Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-5-2001.
Decreto-Legge convertito dalla L. 20 luglio 2001, n. 301 (in G.U. 24/07/2001, n.170).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/2006)
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Testo in vigore dal:  25-5-2001 al: 13-7-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
Visto l'articolo 36, comma 1, lettera f), della legge 24 aprile 1998, n. 128, in base alla quale, nel dare attuazione alla direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, il Governo è delegato, fra l'altro, a "definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto";
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, la quale al 23o considerando dispone che "l'apertura dei mercati non dovrebbe creare inutili squilibri di concorrenza per le imprese nei vari Stati membri";
Viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001, secondo le quali le imprese che ancora beneficiano di una situazione di monopolio nel mercato nazionale non devono potersi avvantaggiare indebitamente di tale situazione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a consentire che i processi di liberalizzazione e privatizzazione in atto per specifici settori dei servizi pubblici non vengano impediti od ostacolati da comportamenti di imprese pubbliche titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Fino alla realizzazione all'interno dell'Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale nei settori dell'elettricità e del gas, a salvaguardia dei relativi processi di liberalizzazione e di privatizzazione in atto, nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante e non quotati in mercati finanziari regolamentati, i quali acquisiscono, direttamente o indirettamente o per interposta persona, anche mediante un'offerta pubblica a termine o in via differita, partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale sociale di società operanti nei settori predetti, in via diretta o tramite controllate o collegate, il rilascio o il trasferimento dei provvedimenti autorizzatori o concessori previsti dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, in materia di energia elettrica, e 23 maggio 2000, n. 164, in materia di mercato interno del gas naturale, è effettuato alle condizioni di cui al comma 2. Il limite complessivo del 2 per cento è riferito al singolo soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché le società collegate. Il limite riguarda altresì i soggetti che direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, collegate, società fiduciarie o per interposta persona, aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o comunque ad accordi o patti parasociali.
2. In caso di superamento del limite di cui al comma 1, a partire dal momento del rilascio o del trasferimento delle autorizzazioni o concessioni di cui al medesimo comma 1, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stesso, è automaticamente sospeso e di esse non si tiene conto ai fini dei quorum assembleari deliberativi. Non possono essere altresì esercitati i diritti di acquisto o sottoscrizione a termine o differiti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutte le acquisizioni effettuate in data successiva alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.
4. La Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita, per i profili di competenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, accerta, con i poteri e gli strumenti ad essa attribuiti dalla normativa vigente, il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.