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LEGGE 21 marzo 2001, n. 73

Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

note: Entrata in vigore della legge: 12-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
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Testo in vigore dal:  12-4-2001 al: 17-8-2004
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2003. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
2. Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, di cui al comma 2, dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero degli affari esteri della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni. Detto stanziamento è finalizzato alla realizzazione di interventi ed attività, indicati dall'Unione italiana in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia, da attuare nel campo scolastico, culturale, dell'informazione nonché, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto, nel campo socio-economico.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, commi 1 e 2:
- La legge n. 19/1991, reca norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.
Il comma 2 dell'art. 14, ha autorizzato, in attesa di una legge per gli interventi a favore delle popolazioni italiane in Jugoslavia, la spesa di lire 12 miliardi per il periodo 1991-1993, suddivisi in 4 miliardi annui a favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia ed altre istituzioni ed Enti.