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LEGGE 7 marzo 2001, n. 61

Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  5-4-2001 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo complessivo di lire 4 miliardi annue.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amininistrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre l985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- La legge 31 gennaio 1994, n. 93, reca: "Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche".
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".